Depistaggio e frode processuale – Varata la nuova legge in difesa dei diritti
Con 325 voti a favore, un contrario e 14 astenuti la Camera ha varato la legge sul reato di depistaggio, nuovo delitto previsto ora all’articolo 375 del Codice Penale. Diverse le articolazioni dell’articolo. Cominciamo dalla prima parte: viene punito il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che ostacola le indagini manomettendo le prove. Le aggravanti sono previste quando lo sviamento della giustizia avviene nel caso di processi di strage, mafia e associazioni sovversive. Ma con il carcere vengono puniti non solo i pubblici ufficiali, bensì anche i semplici cittadini, quando vengano riconosciuti colpevoli di aver alterato di la scena del crimine, delle cose o delle persone, per ingannare il giudice o il perito, anche nei processi civili e amministrativi.
Il nuovo reato rappresenta la prima, vera risposta ai cosiddetti “misteri di Stato”, dalla strage di Ustica a quella del Moby Prince, per fare solo due esempi. Così ha commentato capogruppo Pd in Commissione Giustizia alla Camera Walter Verini, promotore della legge: «Si tratta di un atto dovuto, un traguardo di grande valore civile, politico e morale, che fa onore al Parlamento», perché «pesano ancora troppe ombre su alcune delle pagine buie che hanno colpito al cuore l’Italia negli ultimi cinquanta anni: da Piazza Fontana, alla Strage di Bologna, alle altre stragi. Dal caso Moro ai delitti di mafia. Dal caso Ilaria Alpi ai misteri di Ustica».
«Certo, la norma non avrà valore retroattivo – commenta il presidente di noiconsumatori.it, avvocato Angelo Pisani – ma servirà a limitare il succedersi di casi inquietanti rimasti senza una vera giustizia, come quelli appena ricordati dal capogruppo Pd, e ancora tanti altri che costellano di buchi neri la storia recente del nostro Paese». «Concordo con Verini – aggiunge Pisani – quando dice che avere introdotto questo reato rappresenta un dovere ed è uno stimolo perché anche su quelle pagine che hanno cambiato in peggio la storia del Paese si facciano pienamente strada verità e giustizia».
Scorriamo ora il testo della legge per fare alcuni esempi pratici che, come vedremo, non riguardano solo le “stragi” di Stato, ma anche le frodi processuali o altri tentativi di sviamento delle indagini che, lungi dal rappresentare casi limitati, sono molto spesso una autentica piaga che colpisce migliaia e migliaia di cittadini onesti ogni anno.
Si parte dai 3 e fino a 8 anni di carcere per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che depista. Il nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio, ex art. 375 c.p., infatti, punisce «il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, allo scopo di ostacolare o sviare indagini o processi, muta artificiosamente il corpo del reato, la scena del crimine o si macchia di reticenza». Per chi invece distrugge, sopprime, occulta o danneggia in tutto o in parte le prove oppure crea false piste, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Ma se il fatto è commesso in processi per specifici reati, come quelli per stragi e terrorismo, mafia e associazioni segrete, traffico di armi o altri gravi delitti come la tratta di persone e il sequestro a scopo estorsivo, la pena della reclusione va dai 6 ai 12 anni. Alla condanna superiore ai 3 anni consegue comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Vediamo cosa cambia nel processo civile. Anche qui, un salutare giro di vite. In caso di frode processuale nell’ambito di un procedimento civile o amministrativo, infatti, la legge interviene sul primo comma dell’art. 374 c.p. prevedendo per chi modifica lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone al fine di trarre in inganno il giudice o il perito la reclusione da uno a 5 anni (in luogo della pena da 6 mesi a 3 anni prevista sinora).