40 Kg di droghe leggere (hashish) non costituiscono “ingente quantità”
“… per il concetto di ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, T.U. stup., va considerato che la sentenza delle Sezioni Unite Primavera ha posto il principio di diritto per cui, tenuto conto del pericolo per la salute pubblica che informa le disposizioni incriminatrici ih materia di sostanze stupefacenti, può definirsi ingente la ‘quantità di sostanza tossica (che) superi notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell’ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera’, così da ‘creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicofili” e conseguentemente “un incremento del pericolo per la salute pubblica’”
“… la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha successivamente osservato che in proposito va dato rilievo primario al valore ponderale, considerato in relazione alla qualità della sostanza e specificato in ragione del grado di purezza, e, quindi, delle dosi singole aventi effetti stupefacenti, stabilendosi se esso possa dirsi di eccezionale dimensione rispetto alle usuali transazioni del mercato clandestino.
Tale carattere è certamente suscettibile di essere di volta in volta confrontato dai giudice di merito con la corrente realtà del mercato, ma, stando a dati di comune esperienza, apprezzabili a maggior ragione dalla Corte di cassazione, sede privilegiata in quanto terminale di confluenza di una rappresentazione casistica generale, deve ritenersi che non possono di regola definirsi ingenti quantitativi di droghe pesanti (in particolare, tra le più diffuse, eroina e cocaina) che, presentando un valore medio di purezza per il tipo di sostanza, siano al di sotto dei due chilogrammi; e quantitativi di droghe leggere (in particolare hashish e marijuana) che, sempre in considerazione di una percentuale media di principio attivo non superino i cinquanta chilogrammi” (v., tra le altre, Sez. 6, n. 20120/10, n. 4202/10.