Pari opportunità tra padri e madri: il tribunale di Firenze ha riconosciuto il diritto di congedo paternità a un lavoratore che può così assentarsi fino a due mesi prima della nascita e ai successivi tre mesi. Stessa possibilità data alle donne. L’Inps deve riconoscere al padre che ne fa richiesta un’indennità pari all’80% dello stipendio. Ovviamente la madre non deve essere una lavoratrice che ha fatto la stessa richiesta all’istituto previdenziale.
Per la prima volta una sezione lavoro di un tribunale civile ha riconosciuto il diritto di un padre a vedersi retribuito l’intero periodo di astensione dal lavoro – cinque mesi – previsto dal testo unico della legge 151 del 2001 in caso di maternità della moglie.
Lo ha deciso il presidente della sezione lavoro del tribunale di Firenze, Giampaolo Muntoni, in una causa promossa da un lavoratore dipendente contro l’Inps che si rifiutava di corrispondergli l’indennità dell’80 per cento. Secondo l’Inps, il padre non avrebbe dovuto usufruire dell’indennità per i due mesi antecedenti al parto della moglie poichè la coniuge in quel periodo non aveva versato i contributi in quanto libera professionista.
La sentenza risulta essere innovativa, spiegano gli avvocati Claudio Gardelli e Leonardo Marconi, dato che per la prima volta viene riconosciuto il diritto del padre ad ottenere l’intero periodo di astensione. “Il periodo di astensione usufruibile dal padre – spiegano ancora gli avvocati – era, in realtà, già individuato da alcune circolari Inps, senza però che nelle stesse venisse espressamente specificato se al padre dovesse spettare l’intero periodo o solo il periodo post parto cioè tre mesi. L’Inps, perciò si rifiutava di corrispondere l’indennità dell’80 per cento per un periodo di cinque mesi prevista per la madre anche al padre sostenendo che lo stesso non agiva in diritto autonomo ma soltanto derivato”.