Abrogazione tariffe forensi: tribunale Cosenza si rivolge a Consulta
Il Tribunale di Cosenza, con ordinanza 1° febbraio 2012, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1,
non ancora convertito, nella parte in cui, a seguito dell’abolizione
delle tariffe forensi, non ha disposto in via transitoria circa la
liquidazione giudiziale dei compensi, per il periodo decorrente
dall’abrogazione medesima e fino all’emanazione di nuove tariffe da
parte del Ministero a ciò delegato.
La questione prende origine da un ricorso ex art. 700 del codice di
rito civile: una società si rivolge alla giustizia chiedendo di voler
disporre la riattivazione della fornitura elettrica di un albergo da
essa gestito, a seguito della sospensione dell’ente erogatore per
pretesa morosità. Il Tribunale accoglie l’istanza cautelare e in seconda
battuta conferma il decreto. A questo punto, ex art. 669-octies c.p.c.,
comma settimo, il giudice si trova a dover decidere sulla condanna del
soccombente alle spese di giudizio, ma l’art. 9 del d.l. 24.01.2012
statuisce che in merito alla “liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale […] il compenso del professionista è determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”.
Gli onorari professionali, quindi, non possono essere quantificati
poiché il Ministero della Giustizia non ha ancora emanato le nuove
tariffe e il d.l. n. 1 del 2012 non reca alcuna norma transitoria.
Pertanto secondo il Tribunale di Cosenza, la questione di
costituzionalità non è manifestamente infondata poiché l’assenza di
disciplina transitoria appare irragionevole e, inoltre, la disciplina di
cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9 del d.l. n. 1 del 2012
appare in contrasto con l’art. 24 della Costituzione. Sembra appunto
messo in discussione il diritto di agire e resistere in giudizio,
rendendo incerto il quantum delle spese processuali. Occorrerà quindi
attendere il dictum della Consulta.