Accertamento legittimato anche con l’esibizione con ritardo di documenti chiesti durante la verifica
Il fatto che il contribuente esibisca le scritture contabili chieste durante
un’ispezione della Guardia di finanza soltanto in un secondo momento, ma non disponibili nella sede
aziendale, non rende nullo l’accertamento sebbene dalle verifiche eseguite in un momento successivo non emergono irregolarità. A questa conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 27556 del 29 dicembre 2009, con la quale ha
accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.