Accertamento – Liquidazione sulla base della dichiarazione –
Massima:
L’emissione della cartella di pagamento senza la preventiva notifica del
cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullita’ dall’art. 6 comma 5
della legge n. 212/2000, rientra tra i casi di nullita’ assoluta della
cartella esattoriale.
*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.
Testo:
Commissione tributaria regionale di Napoli
Sez. staccata di Salerno – Sez. V
Con ricorso depositato in data 04/04/06 il sig. I.A., nella qualita’ di
liquidatore della ditta S. srl, rappresentato e difeso dal Rag. T.C.,
impugna la cartella di pagamento n. …, con la quale l’Agenzia delle
Entrate di Avellino chiede il pagamento di Euro 17.248,74 per mancato
riconoscimento credito IVA per l’anno 2001 riportato nella dichiarazione
UNICO 2002.
Il ricorrente eccepisce la irregolarita’ della cartella in quanto non
preceduta da avviso o da altro atto di comunicazione con violazione
dell’art. 6 comma 5 della legge n. 212/00. Eccepisce ancora la violazione
dell’art. 36 bis del DPR n. 600/73. Nella dichiarazione al quadro VL punto 8
risulta una imposta di Lire 5.748.000 che tradotto in Euro da’ 2698,59 e non
i pretesi Euro 3654,45. Chiede l’annullamento della cartella con vittoria
delle Spese di giudizio.
L’Agenzia delle Entrate controdeduce che i motivi del ricorso sono
infondati in quanto trattasi di un credito di imposta IVA non riconosciuto
perche’ non e’ stata presentata la dichiarazione IVA dell’anno 2000. Non vi
e’ decadenza dell’emissione della cartella in quanto sono stati rispettati
termini previsti dall’art. 17 del DPR n. 602/73. Chiede il rigetta del
ricorso con vittoria delle spese processuali La Commissione Tributaria
provinciale di Avellino con sentenza n. 296/08/06 del 16/10/06 rigetta il
ricorso e compensa le spese.
Avverso la predetta sentenza il sig. I., nella qualita’ di liquidatore
della ditta S., rappresentato e difeso come sopra, propone appello per la
riforma della decisione. I giudici di primo grado non hanno tenuto conto
dell’errore evidenziato nel ricorso introduttivo che la pretesa fiscale di
Euro 12.142,45 si compone per Euro 3.654,45 imposta dovuta nell’anno e per
Euro 8.488,00 per mancato riconoscimento dei credito IVA indicato in UNICO
2002 presentato per l’anno 2001. Nel quadro VL al punto 8 era stata indicata
la somma di Lire 5.748.000 e convertito da’ Euro 2.968,59 e non i pretesi
Euro 3.654,45. Nella sentenza non si fa menzione del mancato riconoscimento
del credito IVA per la mancata presentazione della dichiarazione IVA anno
2000, mentre erano state regolarmente presentate le dichiarazioni
periodiche. Inoltre rileva che per lo stesso anno vi e’ un altro contenzioso
pendente.
Eccepisce la violazione dell’art. 6 comma 5 della legge n. 212/00, comma
3 dell’art 25 del DPR n. 602/73. Chiede la modifica della sentenza con
vittoria delle spese di giudizio.
L’Agenzia delle Entrate presenta proprie memorie difensive e fa rilevare
che non vi e’ decadenza per la notifica della cartella in quanto avvenuta
nel rispetto della legge n. 248/05. Non vi e’ irregolarita’ nell’emissione
del ruolo in quanto a nulla rileva la circostanza che il contribuente non
abbia ricevuto alcuna comunicazione ai sensi dell’art. 6 comma 5 della legge
n. 212/00 e che comunque risulta acquisita al sistema informativo. La
comunicazione di irregolarita’ e’ necessaria soltanto quando sussistono
incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che nel caso di specie
non ricorrono. Nel merito eccepisce che non vi e’ alcuno errore nel calcolo
della somma in quanto l’importo di 5.748.000 e’ stata rettificata in Lire
7.076.000 (Euro 3.654,45) per effetto del credito IVA di Lire 1.328.000
dell’anno 2000 indebitamente compreso nel modello F24. Precisa che la
presente controversia non e’ in alcun modo connessa con l’altro accertamento
riguardante il volume d’affari. L’operato dell’Ufficio e’ corretto in
ottemperanza all’art. 54 bis comma I del DPR n. 633/72. Ribadisce che il
credito IVA non poteva essere compensato in quanto non e’ stata presentata
la dichiarazione nell’anno 2000, ma poteva essere richiesto con specifica
istanza ai sensi dell’art. 21 del D.to Lgs. n. 546/92. Chiede il rigetto
dell’appello e per l’effetto la conferma della sentenza impugnata con
vittoria delle spese di giudizio.
OSSERVA
questo collegio che uno dei motivi di appello e’ l’omessa notifica di
comunicazioni, inviti di pagamento, avvisi bonari, precedenti all’iscrizione
a ruolo in violazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 212/00.
Al riguardo occorre fare una distinzione tra atti nulli ed atti
annullabili, significando che l’atto fiscalmente nullo produce i suoi
effetti nel mondo giuridico come se fosse valido, tanto che costituisce
titolo per la riscossione di imposte e sanzioni e suscettibile di divenire
definitivo se l’interessato non ricorre al giudice tributario. I casi di
nullita’ assolute si verificano quando l’atto manca degli elementi
essenziali, quando e’ emesso da soggetto cui la legge non ne riconosce il
potere di adozione, quando viola od elude il giudicato ovvero negli altri
casi stabiliti dalla legge. Uno dei casi di nullita’ assoluta previsto dalla
legge e’ fornito dall’emissione della cartella di pagamento senza la
preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di
nullita’ dall’art. 6 comma 5 della legge n. 212/00. Il predetto articolo
dispone: “Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla
liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistono
incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione
Finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o
con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i
documenti … . Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione della
disposizione di cui al presente comma”. In questo caso la nullita’ non e’
rilevabile di ufficio, ma occorre che il contribuente impugni l’atto e
faccia valere gli eventuali vizi di nullita’. Pertanto, si ritiene che nel
caso di specie, stante la nullita’ assoluta per le considerazioni espresse,
non possa trovare applicazione la giustificazione fornita dall’Ufficio
laddove afferma: “… a nulla rilevando, la circostanza che il liquidatore,
sig. I.A., non abbia ricevuto anche la notifica della comunicazione di cui
all’art. 6 comma 5 della legge n. 212/00, che comunque risulta acquisita nel
sistema informativo con n. 0021165502651″. Invero l’Ufficio finanziario
dichiara di avervi provveduto, ma non ne fornisce la prova; poi aggiunge che
nel caso di specie non ricorrono le condizioni per la comunicazione perche’
il recupero attiene alla mancata presentazione del Modello Unico relativo al
precedente anno 2000, non rinvenuto in anagrafe tributaria.. In vero, il
caso di nullita’ degli atti espressamente prevista dalla norma non puo’
essere sanato, a parere di questo collegio, dall’ipotesi che non trovano
corrispondenza negli atti. Il contribuente per far valere la nullita’ del
provvedimento ha impugnato la cartella esattoriale altrimenti sarebbe
divenuta atto definitivo con tutte le conseguenze giuridiche previste.
Occorre aggiungere che al comma 2 dell’art. 6 viene espressamente previsto:
“L’Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o
circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato
riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione,
richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono
il riconoscimento, seppure parziale, di un credito”. Ritenendo assorbiti gli
altri motivi, questo collegio, valuta l’appello fondato.
In virtu’ della complessita’ della vertenza compensa le spese.
P.Q.M.
In accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza impugnata,
annulla la cartella di pagamento. Spese compensate