Accertamento sempre nullo se emesso prima dei 60 giorni
È nullo l’avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dalla conclusione delle indagini. E’ quanto ha stabilito la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza 16 settembre 2011, n. 18906 con la quale si afferma che la nullità deve trovare applicazione anche nei casi in cui non sia stata svolta dall’amministrazione una vera e propria attività di verifica presso il contribuente, ma solo un mero reperimento di documenti fiscali, stante la mancanza di distinzioni in tal senso da parte della normativa.
A seguito di un accertamento diretto all’acquisizione di documenti fiscali di una società, l’Agenzia delle Entrate rilevava alcune incongruenze fiscali relative alla corretta imputazione dei costi. Di conseguenza, provvedeva a rideterminare il reddito dell’impresa e ad emettere e notificare il relativo avviso di accertamento nel quale veniva richiesto il pagamento di una maggiore imposta Irpeg.
La società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, lamentando la nullità dell’avviso, in quanto emesso prima del termine di 60 giorni decorrenti dalla chiusura delle operazioni di controllo o di verifica, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge 212/2000.
L’amministrazione, a sua volta, deduceva l’inapplicabilità della norma ora citata posto che l’attività esercitata non era da considerare come attività di verifica, ma di mera raccolta di informazioni.
La Commissione Tributaria accoglieva il ricorso dichiarando la nullità dell’avviso di accertamento; pronuncia che veniva confermata anche in grado di appello.
Secondo i giudici di legittimità, sebbene l’interpretazione favorevole alla nullità possa anche risultare opinabile, non può essere né arbitraria né pretestuosa, stante la facilità, per l’amministrazione, di adeguarsi al regime più rigoroso e al rispetto dei tempi.
L’osservanza dell’articolo 12, ultimo comma, quindi, non deve avvenire solo in ipotesi di verifica fiscale, con la conseguenza che il divieto di emanare atti impositivi, prima dei 60 giorni, trova applicazione anche qualunque altra attività dell’amministrazione, essendo del tutto irrilevante la denominazione tecnica ed il verbale che ne consegue.