Acque reflue: se c’è il depuratore, il condominio paga comunque il canone
Il condominio paga il canone per il servizio di fognatura anche se non è allacciato alla rete. A patto che il Comune abbia realizzato il depuratore.
I fatti
È quanto emerge dalla sentenza
26847/09 della Cassazione che risolve una controversia risalente al
1998 e dunque anteriore all’introduzione della tariffa per il servizio
idrico integrato.
La data spartiacque è il 3 ottobre 2000: con
l’entrata in vigore del D.Lgs 258/00 (articolo 24) le controversie sul
canone non appartengono più alla giurisdizione delle Commissioni perché
viene meno la natura di tributo comunale. La congerie di leggi
succedutesi in materia, tuttavia, continua a far discutere al punto che
il pm chiedeva l’intervento delle Sezioni unite. La Suprema corte,
invece, per ora risolve la lite in senso favorevole all’ente locale: sarà il giudice del rinvio a mettere la parola “fine” alla vicenda.
Quadro normativo
La normativa
applicabile, nella specie, è contenuta nella legge 319/76 (articolo 16
e seguenti): l’obbligo di pagamento del canone di fognatura e
depurazione delle acque scatta a partire dal solo fatto che il Comune
abbia predisposto gli impianti necessari per l’erogazione. Si tratta,
infatti, di un servizio pubblico fondamentale, che gli enti
gestori sono chiamati a istituire per legge; utilizzarlo o meno è una
libera scelta del potenziale destinatario: la debenza del canone,
dunque, scatta anche in capo al condominio che preferisce non
allacciarsi alla rete e affidare, ad esempio, lo smaltimento dei reflui
a un terzo privato.
La fase d’appello
E’ stata bocciata la
sentenza d’appello: il giudice non verifica se il Comune dice il vero
quando afferma che l’impianto centralizzato esiste e la rete delle
fogne è stata portata fino al condominio, il quale rifiuta di
allacciarsi. Altrimenti la causa poteva essere decisa nel merito già in
Cassazione.