Acquisto di beni usati: quale garanzia?
Chiunque acquisti un bene usato da un esercizio commerciale (per es., un’auto da una concessionaria) ha, per legge, una garanzia di due anni dalla data di acquisto del bene, salvo che nel contratto di vendita venga indicato un termine diverso; termine quest’ultimo che, comunque, non può essere inferiore a un anno. Dunque, è bene che il consumatore in procinto di comprare un oggetto di seconda mano sappia che potrà agire nei confronti del venditore, per eventuali vizi del bene, in un arco di tempo che può variare da uno a due anni.
La garanzia legale
L’acquirente ha diritto a ricevere quanto promessogli con la vendita. Il bene acquistato deve quindi essere:
a) idoneo all’uso per il quale è stato comprato;
b) conforme alla descrizione fatta dal venditore.
Se il bene acquistato non presenta tali caratteristiche, la vendita è viziata (si parla a riguardo di “difetto di conformità”) e pertanto il venditore è responsabile nei confronti dell’acquirente.
Come detto, tale responsabilità implica, per legge, una garanzia sui difetti del bene che, per legge, dura due anni (così come per i beni “di prima mano”). Tuttavia (e ciò succede solo per i beni di “seconda mano”), le parti possono accordarsi per una garanzia di durata diversapurché questa non sia inferiore a un anno.
In ogni caso le parti non possono eliminare, con accordo stretto tra di loro, la garanzia prevista dalla legge, perché ciò provocherebbe uno svantaggio eccessivo per il cliente. Con la conseguenza che è nullo qualsiasi patto stipulato in tal senso.
La garanzia non è dovuta se, al momento della conclusione del contratto di vendita, l’acquirente conosceva i vizi della cosa e l’ha comunque acquistata oppure se i vizi erano evidenti o facilmente riconoscibili, salvo che, in questo secondo caso, il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
La garanzia convenzionale
Diversa dalla garanzia legale è la c.d. garanzia convenzionale, attraverso la quale il venditore o il produttore si impegna a rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare il bene di consumo – nuovo o usato – qualora non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità. È il caso, per es., della garanzia “soddisfatti o rimborsati” o delle tante garanzie che prevendono l’immediata sostituzione del bene se, per qualsiasi causa, si rompa o presenti un vizio.
Si badi bene che la garanzia convenzionale è ulteriore e non alternativa a quella legale, in quanto quest’ultima è ineliminabile. Ciò vuol dire che il venditore può offrire una garanzia convenzionale accanto, e non al posto di, quella legale di due anni (o un anno, a seconda dei casi).
Che deve fare l’acquirente?
L’acquirente che ha ricevuto un bene viziato da difetto di conformità deve denunciare il vizio al venditore entro due mesi dalla scoperta.
In particolare, se si tratta di vizi normalmente riconoscibili, cioè vizi immediatamente visibili usando l’ordinaria diligenza, i due mesi decorrono dalla data di consegna del bene.
Se, invece, si tratta di vizi occulti, non visibili al momento della consegna perché completamente nascosti o perché atti a manifestarsi con l’utilizzo del bene (si pensi per es. alle automobili o agli apparecchi elettronici), i due mesi decorrono dalla data della scopertadel vizio stesso. Per “scoperta” si intende il momento in cui il compratore acquista la certezza oggettiva, e non il semplice sospetto, dell’esistenza di un difetto di conformità.
La denuncia non è necessaria quando il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha volutamente occultato.
Inoltre, se il difetto del bene si manifesta entro sei mesi, si presume per legge, salvo prova contraria, che esso esisteva già al momento della consegna. Di conseguenza, spetta al venditore di provare che quel vizio non rientrava nella garanzia o che non era a conoscenza della sua esistenza.
Una volta ricevuta la denuncia, il venditore è obbligato a ripristinare la conformità del bene tramite riparazione o sostituzione.
Laddove, però, queste operazioni non siano possibili o siano eccessivamente onerose, l’acquirente ha diritto, a sua scelta, alla riduzione del prezzo (eventualmente con la restituzione di quanto pagato in esubero) o alla risoluzione del contratto. Quest’ultima comporta lo scioglimento del contratto di vendita con conseguente restituzione del bene al venditore e del prezzo all’acquirente. Quest’ultimo può però chiedere anche il risarcimento del danno (per es.: ha perso il lavoro di rappresentante per via dell’auto non funzionante) qualora il venditore non riesca a provare che ignorava il difetto del bene venduto.
L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene. Questo vuol dire che, comunque sia, il compratore, se intende agire davanti al giudice, lo può fare solo entro tale termine, scaduto il quale dovrà tenersi l’oggetto rotto.