Acquisto per donazione e immobili di lusso: la Cassazione torna sul registro “prima casa”
Il fatto di causa posto all’esame dei giudici di legittimità, oggetto della sentenza n. 16077 depositata ieri in cancelleria, ha riguardato il caso di alienazione dell’immobile adibito a prima casa e del successivo riacquisto, entro un anno, di altro appartamento per donazione.
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente la perdita del beneficio a seguito della cessione della propria abitazione, in ragione del fatto che, per il mantenimento dello stesso, sarebbe stato necessario un atto di acquisto di altro immobile “a titolo oneroso”.
La Commissione Tributaria Regionale concordava con l’Ufficio, motivando la propria decisione sulla base del fatto che l’art.1, Parte Prima della Tariffa allegata al Testo Unico del Registro fa esplicito riferimento ad atti “traslativi a titolo oneroso”, e sostenendo altresì che il n.4 della Nota II-bis Parte Prima della medesima Tariffa afferma che per il mantenimento dell’agevolazione si debba procedere“all’acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale”.
I giudici di legittimità non sono dello stesso avviso. Sempre facendo riferimento alla succitata Nota II-bisessi rilevano che con la locuzione “acquisto” si possa intendere sia quello a titolo oneroso che quello a titolo gratuito. Tale interpretazione risulta del resto conforme al disposto di cui all’art. 7 della Legge n. 448/1998, che consente il mantenimento del beneficio a condizione del riacquisto di un secondo immobile “a qualsiasi titolo”.
Nella sentenza n. 16079/2013, anch’essa depositata nella giornata di ieri, la Cassazione ha affermato che la qualificazione dell’abitabilità di uno spazio, ai fini dell’inclusione nel computo dei mq. (240 ndr) utili a definire le case c.d. “di lusso” ex art. 6 D.M. 2 agosto 1969, rientra nell’ambito decisionale dei giudici di merito e non di legittimità.
Spetta, infatti, alle Commissioni Tributarie l’apprezzamento in ordine al fatto che, ad esempio, i “ripostigli” siano classificabili quali cantine, e quindi non siano computabili ai fini dell’art. 6 citato. La Cassazione non può quindi accogliere ricorsi in ordine alla rilevata in sussistenza del beneficio “prima casa” nell’ipotesi in cui le contestazioni si limitino al non corretto conteggio della superficie dell’immobile, dal momento che tali valutazioni, come detto poc’anzi, sono riservate ai giudici di merito.
Fonte: www.fiscopiu.it