Adozione: non consentite riserve su etnia o tare genetiche
L’accesso alle procedure dirette ad ottenere un’adozione
internazionale sono subordinate alla totale assenza, da parte degli
adottanti, di riserve sull’etnia del bambino o sul timore di tare
genetiche in capo a quest’ultimo.
E’ quanto ha deciso la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione
con la sentenza 28 dicembre 2011, n. 29424, con la quale si conferma,
coerentemente a quanto disposto dalla legge 184/1983, la facoltà del
giudice di valutare la concreta capacità della coppia di educare,
istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
Il caso vedeva una coppia di aspiranti genitori dichiarare di non
essere disponibili ad adottare un bambino di religione diversa da quella
cattolica, di origine rom o figlio di pazienti psichiatrici, motivando
tale richiesta dal timore di dover affrontare difficoltà di caratteriali
che avrebbero reso difficile l’adattamento del minore alla realtà
sociale e l’opera di corretta educazione del medesimo.
Secondo i giudici di legittimità, quello espresso dalla coppia è un
atteggiamento difensivo “di fronte a incognite che nella adozione sono
possibili se non altamente probabili e che invece non possono
sussistere, affinché possa esservi quella accettazione totale e senza
riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo”.