Affido condiviso fra genitori in città diverse: l’assegno di mantenimento non cambia
L’importo del mantenimento nell’affido condiviso
non si riduce anche se l’onerato, che pure vanta un buon reddito,
lamenta i costi dovuti alle visite al minore collocato presso l’ex
partner. E ciò anche se il genitore che versa l’assegno è costretto a
percorrere ogni volta seicento chilometri per incontrare il figlio
(nato, nella specie, fuori dal matrimonio). Ribadita la piena
equiparazione tra figli legittimi e naturali nella legge 54/2006. È
quanto emerge dalla sentenza 9277/10, emessa dalla prima sezione civile
della Cassazione.
Il caso
La madre risiede con il figlio a
Prato, il padre abita a Foggia. La Corte d’appello “taglia” il
contributo mensile a carico del secondo da 500 a 350 euro, ma il
decreto è cassato in accoglimento del ricorso presentato dalla
collocataria del minore. La riduzione dell’assegno risulta fondata solo
sui maggiori oneri che il padre deve sostenere per visitare il figlio
naturale in una città lontana, ma la motivazione non è sufficiente.
Specie se si considera che l’onerato dispone di buone entrate: è la
legge, infatti, a imporre che ciascun genitore contribuisca a mantenere
il figlio in proporzione al suo reddito. Resta da capire come
realizzare in concreto la proporzionalità. Il giudice deve valutare: le
esigenze attuali del figlio; il tenore di vita (eventualmente) goduto
in costanza di convivenza con entrambi i genitori; le risorse
economiche del padre e della madre, valutando i tempi di permanenza del
figlio presso ciascuno di loro e il valore dei compiti domestici e di
cura svolti da ognuno. La par condicio tra figli nati dentro e fuori il
matrimonio vale anche sul piano procedurale: i provvedimenti sulle
statuizioni economiche per l’affido dei figli naturali, come per i
legittimi, sono ricorribili per cassazione ex articolo 111, settimo
comma, della Costituzione.