Affitti, contratti, eredi: da oggi le cause civili passano ai mediatori – I 179 organismi di conciliazione
Mentre gli avvocati consumano il penultimo giorno di sciopero contro la mediazione civile, per il nuovo istituto scocca il momento-verità. A partire da oggi, il tentativo di trovare un accordo amichevole tra le parti coinvolte in una lite civile o commerciale entra nella fase dell’obbligatorietà. Per alcune materie, dalle locazioni all’affitto di aziende, dalle successioni ai contratti assicurativi, il passaggio da uno dei 179 organismi di mediazione fin qui accreditati dal ministero della Giustizia diventa «condizione di procedibilità». L’articolo 5, comma 1, del Dlgs 28/2010 – che elenca i casi per cui la procedura si fa obbligatoria – comincia così a essere riempito, seppure parzialmente, di sostanza. L’ultima tessera del puzzle arriverà tra un anno esatto, il 20 marzo 2012, quando anche per le controversie condominiali e sulla rc auto il tentativo di conciliare non sarà più facoltativo. A meno che il Tar Lazio, da cui si attende l’esito sul ricorso presentato dall’Oua, non blocchi tutto. Da questa mattina, dunque, ogni cittadino può presentare domanda all’organismo di conciliazione che lui stesso sceglie. Basta consultare l’elenco degli organismi di conciliazione, compilare il modulo, spesso recuperabile sulle pagine web dell’ente prescelto, anticipare 40 euro per l’avvio dell’iter e aspettare di essere convocati. Chi vuole può anche rivolgersi all’avvocato, che ha l’obbligo di informare il cliente della «condizione». Tuttavia, l’assistenza di un legale non è necessaria e la nomina è solo una facoltà delle parti: e questo spiega (oltre al ricorso presentato dall’Organismo unitario) l’adesione degli avvocati all’astensione dalle udienze da mercoledì scorso a domani. Alla presentazione della domanda, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e stabilisce anche l’importo, in base alla posta in gioco, dell’indennità che ciascuna parte è tenuta a pagare per intero. Il Dm 180/2010 indica le tariffe per gli organismi pubblici, da un minimo di 65 euro per le liti di valore fino a 1.000 euro, a un massimo di 9.200 euro per quelle di importi superiori a 5 milioni di euro. Gli enti privati possono stabilire in proprio i costi, ma finora si sono allineati ai tetti ministeriali. Comunque sia, spese di avvio e indennità di mediazione vanno ridotte di un terzo nelle procedure obbligatorie. Entro 15 giorni il responsabile dell’organismo mette in calendario il primo incontro, che può anche essere l’ultimo: se il convenuto non si presenta la procedura si chiude subito con il verbale di mancato accordo (e scatta lo sconto di un ulteriore terzo sull’indennità) che lascia l’attore libero di procedere per le vie ordinarie. In questo caso il convenuto che non compare non paga nulla. Nel corso del primo appuntamento e di quelli successivi il mediatore si confronta con le parti – insieme o separatamente – per cercare la soluzione che possa soddisfare tutti. La condizione di procedibilità, tuttavia, non impone che la lite sia risolta positivamente, ma semplicemente che si sia tentata la strada dell’alternativa al giudizio. Come visto, infatti, anche il verbale di mancato accordo soddisfa il requisito. Le parti possono anche optare per la «proposta», possono cioè chiedere al mediatore di proporre una soluzione. In questo caso il parere ha conseguenze nel giudizio ordinario (ad esempio, chi rifiuta la proposta e dal giudice ottiene un risultato simile pagherà le spese del procedimento). Tuttavia, quella della proposta è una mera eventualità. Perché difficilmente le parti si metteranno volontariamente nelle mani di un mediatore e perché altrettanto difficilmente gli organismi adotteranno regolamenti che prevedano un vero e proprio obbligo di formulare una proposta.