Agevolazioni a misura di fondi pensione
L’adesione ai fondi di previdenza integrativa comportano dei
vantaggi dal punto di vista fiscale. Per incentivarne l’adesione il
sistema ha previsto un sistema di incentivazione che si basa su tre
fondamentali pilastri:
- L’esenzione della contribuzione
- La tassazione agevolata dei rendimenti
- La tassazione agevolata della prestazione
I contributi
L’occhio
favorevole del fisco si rivolge ai contributi versati dal lavoratore e
dal datore di lavoro o committente. Sono infatti deducibili per un
importo non superiore ad euro 5.164,57 e ai fini del computo di tale
limite rientrano anche i contributi versati dal datore di lavoro.
Nel caso poisi continui l’attività lavorativasi
avrà ancora diritto al vantaggio della deducibilità fiscale, anche nei
casi di prosecuzione volontaria, oltre il raggiungimento dell’età
pensionabile, dei versamenti dei contributi alle forme pensionistiche
complementari.
Un’ulteriore facilitazione riguarda i contributi versati aforme pensionistiche di altri Paesi, deducibili a loro volta nella misura prevista per i fondi italiani.
Ulteriori sconti fiscali sono inoltre previsti per i “lavoratori di prima occupazionesuccessiva alla data di entrata in vigore del decreto 252/2005″(1 gennaio 2007).
Questi
soggetti infatti, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione
alle forme pensionistiche complementari, possono, nei venti anni
successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal
reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro
pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i
contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non
superiore a 2.582,29 euro. Pertanto, l’importo massimo annuale
complessivamente deducibile è di 7.746,86 euro ricorrendo le condizioni
per l’incremento.
Sono altresì deducibili nei limiti annui di 5.164,57 € i contributi versati per ifamiliari a carico.
Tassazione agevolata sui rendimenti
Per
quanto riguarda i rendimenti gli iscritti ai fondi possono avvalersi di
una tassazione agevolata dell’11% anziché la normale aliquota del
12,50% prevista per le altre rendite finanziarie.
Le prestazioni pensionistiche
complementari poi se erogate in forma di rendita o in capitale sono
tassate con un’aliquota del 15%, che si riduce di 0,30% per ogni anno
di partecipazione successivo al quindicesimo, fino a un massimo del 6%
di riduzione.
Sono escluse dal calcolo del reddito imponibile le
prestazioni per le quali sono già stati dedotti i contributi e/o
tassati i rendimenti durante la fase di accumulo.