Agevolazioni prima casa
L’Agenzia delle Entrate, circolare n. 31/E del 7 giugno 2010, dà chiarimenti sulla corretta interpretazione sulle agevolazioni previste in caso di acquisto della ‘prima casa’.
Le Entrate ripensano così l’aliquota agevolata: è applicabile anche alle “nuove” pertinenze e agli ampliamenti successivi. Vengono in questo modo compresi: l’acquisto successivo di box da destinare a pertinenze, anche se la casa di abitazione fu acquistata ante 1982, senza cioè l’agevolazione prima casa; l’acquisto di una cantina da destinare a pertinenza di un’abitazione il cui acquisto non fu oggetto di agevolazione; l’acquisto di un’unità immobiliare destinata ad ampliare l’abitazione di proprietà acquistata senza l’agevolazione prima casa perché all’epoca l’acquirente non aveva i requisiti utili. Rientrano nelle agevolazioni delle Entrate anche le pertinenze destinate a servizio di un’abitazione acquistata senza benefici. Il bonus è valido anche per l’acquisizione di ulteriore unità per l’ ampliamento di quelle acquistata in precedenza, senza benefici, se destinata ad allargare e formare un’unica abitazione. L’agevolazione potrà essere goduta se il contribuente, decorso un anno dall’acquisto di un primo immobile, ne compra un altro nello stesso comune. Qualora il proprietario dell’immobile volesse rivenderlo entro cinque anni e, successivamente, procedere all’acquisto di un’altra abitazione entro un anno, anche all’estero, non decade dai benefici goduti purché siano presenti strumenti di cooperazione amministrativa tra i due Paesi per verificare se lo stesso è stato adibito ad abitazione principale dal contribuente. Con la circolare n. 31/E l’Amministrazione finanziaria scioglie alcuni dubbi sulle modalità di applicazione delle agevolazioni “prima casa”, dando spazio a nuove interpretazioni a favore dei contribuenti. Spostando la residenza dall’Italia non decade l’agevolazione “prima casa”. L’Agenzia delle Entrate apre una possibilità sull’estero e riconosce anche ai cittadini italiani, che trasferiscono la propria residenza in un’altra Nazione, il diritto a conservare le agevolazioni prima casa.
Quindi nella agevolazione rientrano:
– l’acquisto successivo di un box, da destinare a pertinenza di una casa che non venne acquistata con l’agevolazione perché, all’epoca dell’acquisto (ante 1982), il beneficio “prima casa” non era ancora vigente. L’Agenzia viene incontro ai contribuenti e riconosce gli sconti fiscali anche a chi, avendo acquisito l’abitazione principale senza usufruire, a vario titolo, degli sconti del fisco, vuole allargarsi acquistando un’unità immobiliare adiacente. ;
– l’acquisto di una cantina, da destinare a pertinenza di una abitazione nonostante l’acquisto, all’epoca, non venne concessa l’agevolazione a causa di un differente orientamento legislativo;
– l’acquisto di una unità immobiliare destinata a essere accorpata ad abitazione già di proprietà dell’acquirente che però è stata acquistata senza l’agevolazione “prima casa” perché all’epoca del l’acquisto della casa il compratore non aveva i requisiti per l’acquisto agevolato.
I presupposti per conseguire i benefici fiscali sono:
• la casa deve essere abitazione non di lusso (vedi D.M. 2/8/1969);
• l’immobile deve trovarsi nel comune di residenza dell’acquirente o nel quale egli svolge la sua attività lavorativa;
• la dichiarazione dell’acquirente di non possedere altro fabbricato idoneo a soddisfare le proprie esigenze abitative familiari.
L’unità abitativa può esistere anche in un altro Comune diverso da quello nel quale l’acquirente acquisisce quello nuovo; praticamente chi compra non deve possedere alcun fabbricato sul suolo nazionale che possa in qualche modo soddisfare le esigenze primarie abitative della propria famiglia.
Si rammenta che l’agevolazione “prima casa” decade nell’ipotesi di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con tali i benefici prima di cinque anni dalla data del loro acquisto.
Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa
Un credito di imposta è previsto dalla normativa per le persone che hanno ceduto l’abitazione, acquistata illo tempore beneficiando delle agevolazioni previste per la prima casa ai fini dell’imposta di registro e dell’ Iva, ed entro un anno dalla vendita acquistano un altro immobile non di lusso costituente prima casa. Per fruire del credito di imposta è indispensabile che il contribuente esprima tale intendimento con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto dell’unità abitativa, specificando se intende avvalersene in detrazione dall’imposta di registro dovuta per l’ atto stesso.
Tale credito di imposta non compete qualora
– il nuovo immobile non è adibito a “prima casa”;
– l’immobile alienato sia pervenuto al contribuente per successione o donazione, eccetto che sul cui trasferimento siano state pagate le relative imposte. (tratto da Annuario del contribuente 2007 – Agenzia Entrate)