Agevolazioni prima casa spettano anche se si possiede un immobile inabitabile Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 08.01.2010 n° 100
L’acquisto della prima casa (non di lusso),
com’è noto, è agevolato dal punto di vista tributario con
l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro, nel caso
ricorrano determinate condizioni.
L’originaria aliquota del 4 per cento è stata ridotta al 3 per cento dall’art. 7, comma
Una
delle condizioni poste per ottenere l’agevolazione (prevista
dall’articolo 1, 4° comma, e nota seconda bis, della tariffa, parte
prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) è la dichiarazione
formale dell’acquirente inserita nell’atto di compravendita, a pena di
decadenza, di non possedere “altra casa d’abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare”.
Nel
caso di possesso di “altra casa”, si è dibattuto molto nel passato e si
discute ancora sul senso da dare all’espressione “casa d’abitazione”.
In
sede giudiziaria, si è posto ripetutamente il problema di stabilire se
deve essere considerata l’idoneità abitativa dell’immobile posseduto.
In
particolare, si tratta di stabilire se all’espressione “casa
d’abitazione” si deve dare un’accezione meramente oggettiva o anche
soggettiva, nel senso che deve essere valutata l’idoneità ad
abitazione, in base alle concrete esigenze personali, familiari e
lavorative dell’acquirente.
La giurisprudenza della Cassazione si è subito orientata nel senso che “la
valutazione dove essere soggettiva in quanto occorre apprezzare le
concrete esigenze personali, rispetto alle quali assume rilievo anche
l’ubicazione dell’immobile posseduto” (Cass. civ. Sez. V, sentenza 11 luglio 2003, n. 10925).
Quanto alle diverse situazioni,
ha stabilito che può essere riconosciuto il beneficio sia per
“circostanze di natura oggettiva”, come nel caso d’effettiva
inabitabilità, che di natura soggettiva, nel caso il fabbricato sia
inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative. (Cass. civ.
Sez. V, sentenza 18 febbraio 2003, n. 2418)
Nel caso di specie,
ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il beneficio
ad un acquirente, proprietario d’altro immobile in un Comune diverso,
ritenuto “non utilmente utilizzabile quale alloggio principale, per la sua distanza dal luogo di lavoro del contribuente”.
Secondo
quanto stabilito con altra più recente decisione, non si può ritenere
d’ostacolo all’applicazione delle agevolazioni “prima casa” la
circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario
d’altro immobile che, “per qualsiasi ragione (nel caso di specie lontananza dal luogo di lavoro), sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione”. (Cass. civ. Sez. V, sentenza 17 maggio 2006, n. 11564)
Con l’ultima decisione sul tema (Ordinanza 8 gennaio 2010, n. 100),
non possidenza d’altra abitazione si riferisce, anche alla luce della
ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva,
bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell’applicazione
del beneficio anche nell’ipotesi di disponibilità di un alloggio che
non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche
complessive, a sopperire ai bisogni abitativi propri e della famiglia”.
Si
può trarre una conclusione nel senso che alla luce dei “consolidati
canoni ermeneutici” della Corte di legittimità, rievocati e pienamente
confermati dalla recente decisione, la locuzione “casa di abitazione” di cui all’articolo 1, nota 2-bis, dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata, al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve essere interpretata in un senso soggettivo che tenga conto delle ragionevoli esigenze di vita dell’acquirente.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Ordinanza 8 gennaio 2010, n. 100
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso:
–
che la contribuente propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto
dell’Amministrazione finanziaria sulla sua istanza di rimborso della
maggior imposta di registro indebitamente versata, per mancata
concessione dei benefici “prima casa”, di cui all’art. 1, nota 2^ bis,
della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986,
all’atto dell’acquisto, in data ****, di un immobile, situato in ****,
destinato a propria abitazione;
– che l’adita
commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata,
in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale;
–
che i giudici di appello, aderendo all’impostazione dei giudici di
primo grado, sostennero l’insussistenza dei presupposti per il
godimento del beneficio evocato, in considerazione del fatto che la
contribuente disponeva, in (OMISSIS), di altro immobile, ancorchè,
questo misurasse solo 22,69 mq. e fosse pertanto, secondo la
contribuente medesima, del tutto insufficiente a garantire idonea
sistemazione abitativa al proprio nucleo familiare;
rilevato:
–
che, avverso tale decisione, la contribuente ha proposto ricorso per
cassazione in unico motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione
dell’art. 1, nota 2^ bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima,
allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131” e formulando il seguente
quesito di diritto: se “la locuzione casa di abitazione di cui all’art.
1, nota 2-bis) dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata, al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve, in conformità al dettato
costituzionale, essere interpretata in senso soggettivo e, pertanto, in
relazione alle ragionevoli esigenze di vita dell’acquirente”;
– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;
osservato:
– che il ricorso è manifestamente fondato;
–
che occorre, invero, osservare che, secondo consolidati canoni
ermeneutici di questa Corte (che non vi è motivo di disattendere), in
tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per
l’acquisto della “prima casa”, l’art. 1, comma 4, e nota 2^ bis, della
tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – nel
prevedere, tra le altre condizioni per l’applicazione dell’aliquota
ridotta dell’imposta di registro, la non possidenza, di altra
abitazione – si riferisce, anche alla luce della ratio della
disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì
soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell’applicazione del
beneficio, anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non
sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive,
a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia (cfr. Cass.
11564/06, 17938/03, 10935/03, 6492/03, 2418/03);
ritenuto:
–
che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375
e 380 bis c.p.c., e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va
decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della
contribuente;
– che, per la natura della controversia e
tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per
disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna
dell’Agenzia, in base al criterio della soccombenza, alla refusione
alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (di cui Euro 800,00, per
onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la
Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente;
compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia alla
refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (di cui Euro
800,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010.
estensione del principio di "soggettività" buongiorno, a questo punto ritengo che lo stesso principio possa essere applicato anche ad un coniuge separato che pur essendo poprietario di un immob ile acquistato prima del matrimonio, si ritrova dopo 14 anni a seararsi e perdere il godimento del bene e la relativa fruizione in quanto assegnato dal giudice alle figlie e alla ex moglie a tempo indeterminato. Praticmante è la stessa sitazione di avere un immobile non adatto per viverci…nel caso specifico ancora peggio!. cosa ne pensate? Potrei citare tale sentenza a supporto della mia sitazione?