Aggregarsi per competere: le reti di impresa tra semplificazione ed agevolazioni economiche
PERCHE’ RICORRERE AL CONTRATTO PER RETI DI IMPRESA?
Accade molto spesso che l’accesso ai mercati internazionali delle nostre imprese sia frenato dalla produzione eccessivamente settoriale e dall’incapacità di fornire il cd “pacchetto completo”, non riuscendo a coprire tutte le fasi della filiera produttiva, nonché dalle ridotte dimensioni e dalla limitata capacità economica e finanziaria. Come abbiamo già sottolineato nei precedenti appuntamenti della nostra rubrica, gli strumenti giuridici tradizionali hanno mostrato la loro inadeguatezza, non riuscendo a garantire le giuste modalità di aggregazione tra imprese e la tanto sperata competitività in altri mercati. Per ovviare a tali inconvenienti, il legislatore italiano ha di recente introdotto una nuova tipologia contrattuale a favore delle imprese, che, conservando la loro soggettività giuridica e la loro autonomia economica, si possono vincolare reciprocamente ad esercitare in comune una o più attività economiche, rientranti nei rispettivi oggetti sociali, per accrescere in capacità innovativa e competitività sui mercati: il “contratto di rete” .
A CHI E’ DIRETTO IL CONTRATTO DI RETE?
Possono accedere a tale contratto le “imprese”, intese nella accezione più ampia di operatori economici riconosciuta dalla nozione comunitaria di impresa, ovvero, non solo società di capitali, di persone, imprese individuali, cooperative, ma anche imprese pubbliche ed associazioni.
QUALI SONO I BENEFICI DEL CONTRATTO DI RETE?
Il mondo imprenditoriale riconosce comunemente che attraverso tali contratti possano realizzarsi gli obiettivi di crescita e di innovazione per le piccole e medie imprese; apertura di nuovi orizzonti di alleanze e cooperazioni interaziendali, anche nei campi dello sviluppo e della ricerca; condivisione di conoscenze e professionalità; organizzazione e gestione della filiera produttiva.
LA DINAMICITA’ E I VANTAGGI
È evidente la profonda differenza dei contratti di rete con gli strumenti contrattuali già in uso tra le imprese. Ciò per la loro duttilità ed economicità. Possono infatti:
a) evolvere verso forme giuridiche differenti (quali le fusioni, le acquisizioni, gli scambi di partecipazioni, la costituzione di società terze) permettendo alle aziende di effettuare più ponderate progressioni;
b) beneficiare di tutta una serie di vantaggi e agevolazioni che consentono alle aziende di abbattere sensibilmente i costi connessi alle operazioni commerciali sull’estero. La stipula del contratto di rete d’impresa consente, infatti, di usufruire di benefici amministrativi, fiscali e finanziari: permette di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione e di stipulare convenzioni con l’A.B.I; gode di un regime di sospensione d’imposta; accorda un più efficace accesso al credito ed ai finanziamenti.
COME “COSTRUIRE” UNA RETE DI IMPRESA?
Il contratto di rete è stipulato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ma anche nella forma dell’atto firmato digitalmente, e dovrà contenere nel dettaglio una serie di elementi. Ferma restando l’indispensabilità dell’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione ed innalzamento della capacità competitiva e delle modalità concordate per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi, ricordiamo, sinteticamente, gli ulteriori elementi da inserire nella stipula: la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete; l’indicazione delle attività comuni; l’oggetto della rete (servizi, progetti di ricerca, di produzione, di vendita, di acquisto); costituzione, attraverso i conferimenti delle imprese aderenti, di un fondo destinato a fronteggiare i costi comuni; previsione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi con il fondo patrimoniale comune; i criteri di valutazione dei conferimenti che potranno anche essere costituiti da un patrimonio destinato all’affare ad opera di ciascun contraente, ai sensi dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso; l’organo di governo che persegue il programma di rete ed i relativi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all’attività dell’organo; la divisione del lavoro riguardo all’obiettivo comune in tutte le fasi di programmazione, coordinamento ed esecuzione, con individuazione dei relativi responsabili; le sanzioni contrattuali in caso di inadempimento da parte di un membro della rete al compito affidatogli; le aspettative di guadagno atteso dalla realizzazione del progetto o servizio; le possibili soluzioni transattive degli eventuali conflitti tra i membri della rete; le modalità contenziose: i tipi di arbitrato. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
A cura dell’Avv. Maurizia Venezia – Studio Legale Di Vizio – Venezia
Sede NOI Consumatori di Cassino (FR)
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