(Cass. Sez. V Pen. n.10138/11)
E’ penalmente perseguibile chi aggredisce un avversario durante la partita di pallacanestro quando tale gesto (nella specie trattasi di un pugno al volto) – indipendentemente dal fatto che il gioco fosse fermo o attivo – travalichi il rischio consentito perché compiuto per finalità estranee alla competizione agonistica.
“… indipendentemente dal fatto che il gesto violento sia stato compiuto mentre il gioco era fermo a tutti gli effetti, oppure da considerarsi attivo secondo le regole della pallacanestro (ma comunque in un momento anteriore alla rimessa in gioco della palla dopo il fischio dell’arbitro), l’avere colpito con un pugno l’avversario non già per un eccesso agonistico nel contendergli il possesso della palla, ma per finalità estranee alla competizione, comporta il superamento del limite del c.d. “rischio consentito” e si rende penalmente perseguibile.
La giurisprudenza di legittimità infatti, è costante nell’escludere l’applicabilità della causa di giustificazione non codificata dell’esercizio di attività sportiva, ogniqualvolta sia ravvisabile nell’agente la consapevole e dolosa intenzione di ledere l’incolumità dell’avversario, approfittando della circostanza del gioco (oltre a Cass. 2 dicembre 1999 n. 1951/00, citata in modo impreciso dal Tribunale, vedansi le più recenti Cass. 20 gennaio 2005 n. 19473 e Cass. 13 febbraio 2009 n. 17923)”.