La Repubblica italiana ha nazionalizzato il settore elettrico con legge 6 dicembre 1962, n. 1643, che ha istituito l’Ente Nazionale per l’energia elettrica (ENEL), trasferendo a quest’ultimo alcune imprese dell’industria elettrica (GURI n. 316 del 12 dicembre 1962, pag. 5007; in prosieguo: la «legge n. 1643/62»). Con questa legge, essa ha attribuito all’ENEL il monopolio, nel territorio nazionale, della produzione, importazione, esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, a prescindere dalla fonte di produzione, prevedendo tuttavia alcune eccezioni. Difatti, l’art. 4, comma 6, della legge n. 1643/62 ha escluso dal processo di nazionalizzazione del settore elettrico le imprese che producevano energia elettrica essenzialmente per l’autoconsumo (in prosieguo: gli «autoproduttori»). All’epoca la società Terni, della quale lo Stato era azionista di maggioranza, operava nel campo della siderurgia, dei prodotti chimici e del cemento. Inoltre, essa possedeva e gestiva impianti idroelettrici la cui produzione era utilizzata essenzialmente per alimentare i processi produttivi della società.
(Tribunale Ue, 1.7.2010 T-53/08)