Al bando “Light” ed “Extralight”
Il consumatore che chieda il risarcimento dei danni per esser stato beffato dalla indicazione “Light” ed “Extra light” apposta sui pacchetti di sigarette deve provare l’esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché la colpa di chi ha diffuso la pubblicità, da cui è prevedibile che siano derivate le conseguenze dannose, indipendentemente dal fatto che il fumatore sia consapevole dei pericoli.
La
terza sezione di Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26516, ha
definitivamente sancito il principio secondo cui le sigarette sono un
prodotto pericoloso per la salute umana e, in quanto tali, chi le
produce e vende è responsabile dei danni prodotti ai fumatori e dei
rischi da questi corsi.
Fattispecie
Nel caso di specie un
fumatore ha chiamato in giudizio una società di produzione tabacchi,
insieme con i Monopoli di Stato, chiedendo loro il risarcimento dei
danni derivanti dall’ingannevolezza della dicitura “lights” ed “extra lights”
apposte sui pacchetti di sigarette, diciture che lo avevano spinto a
cambiare prodotto e aumentare il consumo di tabacco nella convinzione
indotta che le sigarette in questione fossero meno dannose per la
salute.
Responsabilità del produttore
Di rilievo
l’affermazione degli ermellini secondo cui i produttori sono
responsabili anche se il fumatore è consapevole dei rischi legati al
fumo.
La pretesa conoscenza del rischio e della pericolosità
del prodotto-sigaretta da parte del consumatore-fumatore (pur potendo
portare al rigetto della domanda risarcitoria) non è idonea ad escludere la configurabilità della responsabilità del produttore ai
sensi dell’art. 2050 c.c.. Tale norma prescinde dal comportamento del
soggetto danneggiato e la fattispecie si perfeziona sulla base del solo
esercizio dell’attività pericolosa senza l’adozione delle misure idonee
ad evitare il danno.