Al Tar le controversie fra comune a Agenzia del territorio sugli atti di classamento
Il
comune deve impugnare gli atti di classamento dell’Agenzia del territorio
davanti al Tar.
La competenza, hanno sancito le Sezioni unite civili
della cassazione con la sentenza 675 del 19 gennaio 2010 (si veda link
sotto), è del giudice amministrativo.
Ecco il principio applicato dal
Collegio esteso di Piazza Cavour. “le questioni di merito e di valutazione
dell’atto di classamento, nonche’ della rendita catastale devono essere
fatte valere con l’impugnazione da parte del contribuente destinatario dei
relativi provvedimenti di attribuzione in un giudizio nel quale il
contraddittore è individuato necessariamente nel (solo) Ufficio
provinciale dell’Agenzia del Territorio; b) che detti provvedimenti, una
volta divenuti definitivi (per mancata impugnazione da parte del
contribuente, unico legittimato a tanto, o per intervenuta definitivita’
del relativo giudizio di impugnazione), vincolano non solo il
contribuente, ma anche l’ente impositore tenuto (per legge) ad applicare
l’imposta unicamente sulla base di quella rendita; la quale,infine,
costituisce il presupposto di fatto necessario ed insostituibile per tutta
l’imposizione fiscale che la legge commisura a tale dato; c) che
conseguentemente il comune in questo giudizio, devo luto dal menzionato
art. D.Lgs. n. 546 del 1992 alla giurisdizione delle Commissioni
tributarie non solo non puo’ essere parte,ma non puo’ intervenire neppure
adesivamente poiche’ nel processo tributario, non e’ ammissibile
l’intervento adesivo dipendente, il quale e’ incompatibile con la natura
impugnatoria del giudizio, la cui introduzione e’ subordinata ad un
termine di decadenza; e perche’ il successivo art. 14 consentendo
all’interveniente di proporre domande diverse da quelle avanzate dalle
parti originarie soltanto qualora l’intervento abbia luogo entro il
termine assegnato per l’impugnazione, riconosce la legittimazione ad
intervenire ai soli soggetti che, in qualita’ di destinatari dell’atto o
parti del rapporto controverso potrebbero proporre autonoma impugnazione:
escludendo quindi la possibilita’ di spiegare intervento a tutela di ogni
altro interesse sul quale l’atto puo’ produrre un effetto di pregiudizio o
di vantaggio. La tutela di detti soggetti, diversi da quelli considerati
dall’art. 2 e le relative azioni,esulanti dell’ambito della controversia
tipicamente tributaria di cui si e’ detto restano soggette alle ordinarie
regole di ripartizione della giurisdizione: che appartiene pertanto al
giudice ordinario tutte le volte in cui la contestazione coinvolga
sostanzialmente la titolarita’ del diritto dominicale, come
esemplificativamente avviene allorche’ abbia per oggetto astenie la
delimitazione dei confini di una unita’ immobiliare oggetto del
classamento rispetto ad un’altra. Laddove rientra nella giurisdizione di
legittimita’ del giudice amministrativo ove si impugnino le operazioni di
classificazione ed i provvedimenti conclusivi dell’amministrazione per
denunciarne i vizi tipici previsti dalla L. n. 1034 del 1971, art. 2 e
segg”.