Al via da subito gli avvisi bonari per piccoli debiti
L’iscrizione di ipoteca dovrà sempre essere preceduta da un’intimazione a versare le somme iscritte a ruolo. Nessuna ipoteca potrà, inoltre, essere disposta quando il carico a ruolo è in contestazione, alla duplice condizione che il debito non superi 20mila euro e che si tratti dell’abitazione principale del debitore. Inoltre, per debiti non superiori a 2mila euro l’agente della riscossione, prima di procedere all’esecuzione forzata, dovrà inviare due preavvisi, a distanza di almeno sei mesi l’uno dall’altro. Stop, infine, all’applicazione degli interessi di mora su sanzioni e interessi. La riscossione assume un volto più «umano» dopo l’emendamento al Dl sviluppo. Resta invece il nodo degli accertamenti esecutivi, per i quali la modifica si limita a disporre un differimento incondizionato di 180 giorni per l’avvio delle procedure esecutive.
Qualunque sia l’importo iscritto a ruolo, prima di disporre l’ipoteca sui beni immobili del debitore, Equitalia dovrà notificare l’intimazione a pagare entro 30 giorni le somme dovute. In difetto, si provvederà all’iscrizione dell’ipoteca. A partire dalla legge di conversione, inoltre, l’ipoteca non sarà ammessa in presenza di controversie che investono il ruolo, se il debito in contestazione non supera 20mila euro e se l’immobile è l’abitazione principale del debitore. Negli altri casi, resta confermato il limite di 8mila euro di debito a ruolo. Le stesse regole si applicheranno all’espropriazione immobiliare.
Per le riscossioni coattive attivate dopo la legge di conversione, se l’importo a ruolo non supera 2mila euro, le azioni cautelari (fermo amministrativo) ed esecutive (pignoramento presso terzi e pignoramento mobiliare) dovranno essere precedute dall’invio di due avvisi bonari, il secondo dei quali non prima di sei mesi dall’invio del primo. Non è chiara la data di efficacia della modifica. Dovrebbe trattarsi delle cartelle di pagamento notificate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, ma è possibile anche un’interpretazione retroattiva.
In caso di cancellazione del fermo, il contribuente non dovrà più pagare le spese all’agente della riscossione. Questo, già a partire dalle cancellazioni effettuate dopo la legge di conversione. A decorrere invece dai ruoli consegnati dopo la legge, gli interessi di mora saranno calcolati solo sull’importo dovuto a titolo di tributo.
Un’altra novità riguarda la riduzione dalla metà a un terzo della somma dovuta a titolo di iscrizione a ruolo provvisoria, in presenza di ricorso contro l’accertamento. La modifica dovrebbe valere dalle iscrizioni a ruolo eseguite dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Il punto è però che l’iscrizione a ruolo è oggi un atto meramente interno agli uffici. Per gli accertamenti esecutivi, si dispone invece un differimento generalizzato e incondizionato della procedura espropriativa a 180 giorni dalla data di presa in carico del credito erariale da parte degli agenti della riscossione. Questo differimento tuttavia non vale: a) per le azioni cautelari e conservative (ad es., fermo amministrativo); b) se dopo la presa in carico, l’agente della riscossione ravvisa elementi comprovanti il fondato pericolo per la riscossione del credito erariale. Si prevede infine che l’istanza di sospensione debba essere esaminata dai giudici tributari entro 180 giorni. Non vi sono tuttavia misure coercitive per garantire il rispetto di questo termine.