Al via il cartellino per i dipendenti pubblici
Il Dipartimento della Funzione Pubblica in data 17 febbraio 2010 ha
emanato la circolare n. 3, a firma del ministro per la Pubblica
Amministrazione e l’Innovazione, Renato Brunetta, al fine di fornire
chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 55 novies del d.lgs. n. 165/2001, novellato dall’art. 69 del d.lgs. n. 150/2009, concernente l’obbligo di identificazione dei pubblici dipendenti a contatto col pubblico, operante dal 13 febbraio 2010.
La
norma in questione – come precisa la stessa circolare – persegue
l’obiettivo di attuare il principio di pubblicità nelle pubbliche
amministrazioni, inserendosi nell’alveo delle misure dirette alla
trasparenza dell’azione amministrativa, per agevolare i rapporti con
gli utenti e responsabilizzare i pubblici dipendenti nell’esercizio
delle loro funzioni.
La circolare specifica che l’ambito
oggettivo di applicazione della disciplina di che trattasi riguarda
tutte le pubbliche amministrazioni, comprese Regioni ed Enti locali,
mentre quello soggettivo, tutti i dipendenti pubblici privatizzati,
escludendo il personale soggetto al regime pubblicistico (magistrati,
avvocati dello stato, professori universitari, forze di polizia di
Stato, personale della carriera diplomatica e prefettizia).
Quest’ultima
indicazione, ad avviso di chi scrive, appare una forzatura
interpretativa della norma, in quanto dal tenore letterale della stessa
si evince che non si escludono a priori alcuna tipologia di dipendenti,
in quanto individua quale destinatari, obbligati a rendere
riconoscibile il proprio nominativo tutti “i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività a contatto col pubblico”; l’eventuale deroga è ammessa solo tramite appositi “decreti
del presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la
pubblica amministrazione l’innovazione, su proposta del Ministero
competente”.
La circolare chiarisce, inoltre, che le
attività a contatto col pubblico rilevanti ai fini dell’obbligo di
esposizione del cartellino, in cui dovranno essere indicati i dati
essenziali del dipendente (nominativo e il profilo o qualifica), sono
individuati da ciascuna amministrazione in base alla tipologia dei
servizi e funzioni svolte.
Si specifica, infine, che la
disposizione in argomento, se pur indirizzata ai dipendenti pubblici,
può essere applicata dopo che ogni pubblica amministrazione si sia
attivata a fornire opportune istruzioni operative, dotando gli
interessati degli appositi strumenti per l’identificazione.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CIRCOLARE 17 FEBBRAIO 2010, N. 3
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE
Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001
OGGETTO: art. 55 novies del decreto legislativo n. 165 del 2001 – identificazione del personale a contatto con il pubblico.
Premessa
L’art.
69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nel
corpo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l’art. 55 novies. Quest’ultima disposizione prevede che “1.
/ dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a
contatto con il pubblici sono tenuti a rendere conoscibile il proprio
nominativo mediante l’uso di cartellini identificathi o di targhe da
apporre presso la postazione di lavoro. 2. Dall’obbligo di cui al comma
1 è esc uso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla
base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse
attribuiti mediante uno o più decreti del Presidente del Consig, io dei
Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione
al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, i
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.
L’art. 73, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 150 ha disciplinato l’entrata in vigore della nuova norma stabilendo che “L’obbligo
di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto
dall’articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall’articolo S9 del presente decreto, decorre dal
novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente
decreto. “. La norma, pertanto, è entrata in vigore il 13 febbraio.
Si ritiene utile fornire alcune indicazioni generali sulla portata della disposizione.
Finalità della norma
La
norma persegue l’obiettivo di attuare la trasparenza
nell’organizzazione e nell’atività delle pubbliche amministrazioni.
Essa riprende alcune indicazioni già diramate in via amministrativa e
si inserisce nell’ampio contesto delle misure amministrative e
normative introdotte nell’ordinamento con il fine di rendere
conoscibile e trasparente l’organizzazione e l’izione amministrativa e
di agevolare i rapporti con l’utenza (basti ricordare, a titolo di
esempio, l’art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede
l’indicazione del responsabile del procedimento nella comunicazione di
avvio; l’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che,
disciplinando il contenuto dell’informativa sul trattamento dei dati
personali, prevede la comunicazione anche degli estremi identificativi
del titolare e del responsabile del trattamento; l’art. 54 del decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82, il quale prevede che sui siti internet delle
amministrazioni siano pubblicati, tra gli altri, l’organigramma,
l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzi tzione di
ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
l’art. 21 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che introduce l’obbligo di
pubblicare nel proprio sito internet, tra gli altri, gli
indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso
professionale dei dirigenti e dei segretari comi nali e provinciali).
Attraverso
l’attuazione della trasparenza, la disposizione persegue l’obiettivo di
agevolare l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi da
parte degli utenti nonché quello di responsabilizzare i destinatari
della prescrizione, i pubblici dipendenti che svolgono attività a
contatto con il pubblico, poiché il processo di responsabilizzazione
passa anche attraverso la pronta individuabilità del soggetto
interlocutore.
Ambito soggettivo
a) Le amministrazioni interessate.
La
disposizione si applica nei confronti di tutte le pubbliche
amministrazioni di cui all’ ut. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Essa rappresenta esercizio della potestà legislativa esclusiva dello
Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2. lett. 1) ed m), della
Costituzione, come risulta inche dall’art. 74 del d.lgs. n. 150 del
2009, e, pertanto, è immediatamente operante anche per le Regioni e gli
Enti locali.
b) Le categorie di dipendenti interessati.
La
prescrizione riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni soggètti a contrattazione collettiva, mentre non
riguarda direttamente il personale di cui all’art. 3 del d.l *s. n. 165
del 2001. Quindi la norma non si applica ai magistrati e agli avvocati
dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle
forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazi male dei vigili del
fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia e alle
altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate
dai propri ordinamenti. Rimane in ogni caso salva, anche in questi
casi, la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e
introdurre misur * per consentire una rapida identificazione del
personale a contatto con il pubblico, mediante cartel ini e targhe, nel
rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al
trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196).
Come stabilisce il comma 2 della
disposizione, eventuali deroghe al regime generale possono essere
stabilite soltanto per categorie determinate di pubblici dipendenti in
relazione ai compiti ad esse attribuiti. Il regime derogatorio quindi è
giustificato per circostanze paricolari limitate dal punto di vista
soggettivo ed oggettivo. Dal punto di vista formale, le deroghe debbono
essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione
e l’innovazione, adotati su proposta del Ministro competente, ovvero,
in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regie ni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di
Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Pertanto, in assenza di
tali provvedimenti, la norma è vincolante nei confronti della
generalità dei dipendenti che operano a contatto con il pubblico.
Il concetto di attività a contatto con il pubblico
Secondo
la legge, l’obbligo di identificazione sussiste per i dipendenti che
svolgono attività a contatto con il pubblico. Per attività a contatto
con il pubblico si intendono quelle svolte in pubblico e luogo aperto
al pubblico nei confronti di un’utenza indistinta.
Considerata
la varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche
amministrizioni, l’individuazione delle attività rilevanti è rimessa
alla valutazione di ciascuna amministrazione. A titolo esemplificativo,
rientrano nel concetto in esame le attività svolte per il pubblico allo
sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte
dall’ufficio relazioni con il pubblico, le attività di servizio nelle
biblioteche aperte al pubblico, le attività svolte dagli addetti ai
servizi di portierato nelle pubbliche amministrazioni, le attività del
personale sanitario a contatto con il pubblicc strutture ospedaliere e
sanitarie.
Rimane in ogni caso salva la
possibilità per le amministrazioni di adottare diret introdurre misure
per consentire una rapida identificazione del personale anche se non
prepo»to ad attività che comportano il contatto con il pubblico, nel
rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al
trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196).
L’identificazione del dipendente
In base alla norma, l’identificazione del dipendente avviene mediante l’uso di “cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.”. La
scelta tra l’una e modalità è rimessa all’amministrazione e sarà
effettuata a seconda della tipologia di attività, restando che possono
essere adottate contemporaneamente entrambe le modalità e che non è
rilevante lo strumento di per sé quanto piuttosto il soddisfacimento
dell’esigenza sottesa quello dell’identificazione dell’addetto.
La
disposizione individua gli elementi per l’identificazione nel
nominativo del dipendente. Si tratta di un contenuto minimo e
l’amministrazione può valutare se e quando amare l’identificazione
anche attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo
del soggetto nell’ambito dell’organizzazione: posizione professionale,
profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Nel dare
attuazione alla norma le amministrazioni debbono tener conto della fi]
ìalità della prescrizione, evitando la diffusione di dati personali non
pertinenti od eccedenti la finalità (art. 11 del d.lgs. n. 196 del
2003). Così, non sembra rispondere ad un principio di corretto utilizzo
(dei dati personali l’indicazione nel cartellino delle generalità del
dipendente, complete dell”indie azione della data di nascita. Occorre,
infatti, l’individuazione di modalità sufficienti ed adegua e che,
salvaguardando il pubblico interesse, evitino di compromettere la sfera
personale del soggette
L’attuazione della norma e l’inosservanza della prescrizione
La
disposizione si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti. Pur
essendo questi i soggetti direttamente tenuti all’osservanza
dell’obbligo, è chiaro che le amministrazioni di appartenenza debbono
da un lato diramare istruzioni operative, dall’altro fornire gli
strumenti per l’identificazione ai dipendenti interessati, in modo che
la norma venga attuata in maniera uriforme nell’ambito della stessa
amministrazione.
L’inosservanza della prescrizione verrà
valutata secondo i criteri ordinari responsabilità disciplinare con
l’irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate.
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Renato Brunetta