Alimenti, l’etichetta d’origine è legge
obbligatorie per tutti i prodotti alimentari. Il ddl 2260 è legge dopo
la votazione all’unanimità in Commissione agricoltura della Camera.
Dunque niente più pubblicità con le immagini della Sicilia per il succo
d’arancia se la materia prima arriva dal Brasile; vale anche per le
mozzarelle associate al Golfo di Napoli, se arrivano dalla Germania.
Per non parlare delle uova tedesche alla diossina (ma per le uova
l’obbligo esisteva già), l’ultimo di una lunga serie di scandali
alimentari che hanno messo a rischio le nostre tavole e la nostra
salute. Il provvedimento “salva made in Italy”, in sette articoli,
prevede l’obbligo di indicare la provenienza dei cibi per i prodotti
trasformati e non, lungo tutta la filiera e quindi in ogni fase della
produzione, dai campi agli scaffali. Obbligatoria anche l’indicazione
dell’eventuale presenza di ogm. Tuttavia l’attuazione della legge
richiederà altro tempo: sono infatti necessari decreti attuativi per
ogni prodotto, filiera per filiera. Fino ad oggi, le etichette
d’origine in Italia era obbligatorie solo per uova, latte fresco, carne
bovina, carne di pollo, passata di pomodoro, olio extra vergine di
oliva e miele. Presto lo saranno per tutti gli alimenti.
Coldiretti, secondo cui gli oltre 10 anni impiegati per arrivare
all’estensione per legge sono costati 5 miliardi di euro a causa delle
psicosi (mucca pazza, influenza aviaria, mozzarella blu, maiali alla
diossina). Comunque per festeggiare l’approvazione definitiva del testo
migliaia di agricoltori si sono riuniti in piazza Montecitorio a Roma,
offrendo ai parlamentari una salsiccia lunga 100 metri. «Si tratta di
una misura importante per la sicurezza alimentare con il moltiplicarsi
di emergenze sanitarie che si diffondono rapidamente in tutto il mondo
per effetto degli scambi» spiega l’organizzazione. La Copagri fa
appello alla Ue: «L’etichettatura ci pone all’avanguardia in Europa e
nel mondo. Ora tocca all’Europa. Le istituzioni nazionali s’impegnino a
condurre in porto l’obbligo dell’origine in tutta Europa». Per i
prodotti non trasformati il luogo d’origine riguarda il Paese di
produzione; per quelli trasformati dovranno essere indicati il luogo
dell’ultima trasformazione sostanziale e quello di coltivazione o
allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata. Entro
sessanta giorni dall’approvazione della legge dovranno essere emanati i
decreti da parte dei ministeri dello Sviluppo economico e delle
Politiche agricole. Con gli stessi decreti saranno definiti i prodotti
alimentari soggetti all’obbligo dell’indicazione relativi a ciascuna
filiera. Chi immette in commercio prodotti privi dell’indicazione
d’origine rischia una sanzione fino a 9.500 euro.
– L’articolo centrale della legge è il numero 4 sull’etichettatura dei
prodotti: stabilisce l’obbligo di «riportare (…) l’indicazione del
luogo di origine o di provenienza e (…) dell’eventuale utilizzazione
di ingredienti in cui vi sia presenza di ogm in qualunque fase della
catena alimentare» per i prodotti alimentari «trasformati, parzialmente
trasformati o non trasformati». La legge contiene anche altri
provvedimenti: significativi il rafforzamento del sistema di
salvaguardia delle produzioni a denominazione protetta (art. 2), delle
produzioni italiane (art. 3) e le norme per la produzione e il
commercio dei mangimi (art. 6) che prevede sanzioni amministrative fino
a 66mila euro.