Alla vittima di stupro spetta anche il risarcimento del danno morale
Cassazione civile , sez. III, sentenza 21.06.2011 n° 13611
Per questo deve essere risarcita la vittima che subisce violenza.
Così hanno “ragionato” i giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 21 giugno 2011, n. 13611, con cui hanno confermato la condanna al risarcimento dei danni morali inflitta dai giudici del merito agli autori dello stupro di gruppo di una giovane donna (aumentandone, tra l’altro, l’importo).
Il risarcimento dovrà basarsi sulla quantificazione del dolore provato dalla vittima, operazione di sicuro non semplice considerando che occorrerà determinare l’ammontare del danno allo spirito subito.
Nella sentenza che qui si commenta la Corte ha precisato che la vittima di stupro si porta con sé, per tutta la vita, “un frammento di vita spezzato dal fatto criminoso e da cui con fatica, come riconosce anche la specialistica psico-criminologica, proverà ad uscire”.
I giudici della Corte sono, inoltre, andati anche oltre aumentando l’importo del risarcimento come riconosciuto in precedenza, considerando “il pregiudizio ai diritti in quanto persona, tra cui quello pregnante della innocenza del fanciullo, nonché quello della sua reputazione ed immagine, soprattutto perchè il tutto si è verificato in un piccolo centro e con modalità odiose”.
In linea generale la Cassazione ha affermato che “è noto al comune senso morale, nonché alla disciplina incriminatrice, che nella violenza carnale la persona offesa, tanto più se si tratta di minore addirittura infraquattordicenne, è contemporaneamente soggetto passivo ed oggetto di violenza e il soggetto passivo è degradato ad oggetto”.
Le vittime del reato di stupro hanno, pertanto, diritto al riconoscimento e al risarcimento dei danni morali perché il degrado inferto dal violentatore non attiene soltanto al corpo, ma anche alla dimensione spirituale.