Allattamento anche per i mariti delle casalinghe
Il padre può beneficiare dei riposi giornalieri. Lo ha stabilito il ministero del Lavoro con una circolare
Il padre può beneficiare dei riposi giornalieri anche se la madre è
casalinga. Il ministero del Lavoro interpreta estensivamente l’articolo
40 del decreto legislativo 151/2001 che, alla lettera c), riconosce al
padre lavoratore, il diritto di fruire dei periodi di riposo
giornalieri (cosiddetti per allattamento) nel caso in cui la madre non
sia lavoratrice dipendente.
Con la lettera circolare C/2009 n. 19605 di ieri, 16 novembre, il
ministero riprende la materia, che è stata recentemente oggetto di
pronuncia del Consiglio di Stato che, con la decisione 4293 del 9
settembre 2008, ha sancito come questa fattispecie possa comprendere la
«lavoratrice» casalinga. Sottolinea il Consiglio di Stato che la
nozione di lavoratore può assumere, nell’ordinamento, diversi
significati: trattandosi di norma rivolta a dare sostegno alla famiglia
e alla maternità, in attuazione delle norme promozionali dell’articolo
31 della Costituzione, è all’ambito pubblicistico che occorre fare
riferimento. In questa prospettiva non si può negare il diritto del
padre lavoratore di beneficiare dei permessi per la cura del figlio nel
caso in cui la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non
dipendente e tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla
cura del neonato.
Prima di questa sentenza, l’Inps aveva ritenuto che per madre
«lavoratrice non dipendente» dovesse intendersi la madre «lavoratrice
autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona,
imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente
diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Istituto
o di altro ente previdenziale» e non anche la madre casalinga, con
esclusione, in questa ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire
dei riposi giornalieri, salvi, ovviamente, i casi di morte o grave
infermità della madre. Dopo la decisione del Consiglio di Stato,
l’Istituto cambia orientamento, pur interpretando ancora
restrittivamente anche la decisione stessa. Secondo l’Inps (circolare
112/2009) il padre lavoratore dipendente avrebbe potuto fruire dei
riposi giornalieri in caso di oggettiva impossibilità da parte della
madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in
altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a
pubblici concorsi, cure mediche e altre simili). Di queste attività
l’Istituto chiedeva, perciò, adeguata documentazione.
Con la lettera circolare di ieri, il ministero del Lavoro ritiene,
invece, che la ratio della legge nonché della decisione del Consiglio
di Stato sia di garantire che il padre possa provvedere alla cura del
figlio in alternativa alla madre impegnata in attività che la
distolgano da questo compito.