All’avvocato che perde la causa spettano solo gli acconti concordati
È legittima la retribuzione al legale dei soli acconti secondo
gli accordi previsti, qualora il rapporto professionale che unisce l’avvocato al cliente comporta
una obbligazione di mezzi e non di risultato. La
prestazione va, dunque, retribuita e non importa l’esito conseguito, anche se la causa non sia andata a buon fine. Lo ha affermato la Corte di Cassazione atraverso una sentenza del giorno 11 gennaio 2010, con cui ha respinto il ricorso di un
procuratore che aveva perso una causa.