ALLE ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI, AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTA’, AGLI ORGANI DI STAMPA
Riduzione dell’aggio spettante ad Equitalia in una percentuale massima del 3% .
La vessazione dell’ex cittadino, oggi servo della gleba in uno Stato sempre più ingordo è palese nella determinazione dell’aggio a favore di EQUITALIA che determina notevoli distorsioni ed aggravi alla tasca dell’utente,… già in difficoltà per pagare le tasse .
L’aggio rappresenta un ulteriore balzello che serve a pagare prebende e stipendi ad un popolo di dipendenti di EQUITALIA a danno dei malcapitati utenti i quali, quando sono in difficoltà nel pagare la TASSA, si vedono appioppare le sanzioni ( quasi fosse una colpa non poter pagare le tasse ) ed un aggio spropositato .
Tutti vedono, tutti sanno, ma nessuno muove un dito per eliminare questa distorsione che da sola potrebbe ridurre il carico degli utenti che oggi versano il 9 % dell’avviso di pagamento eo cartella di pagamento .
Ciò significa, per comprenderci che per una cartella di euro 10.000 ,non pagata nei termini, il vessato deve pagare, oltre alle sanzioni, 900,00 euro all’ EQUITALIA , la quale non ha fatto altro che stampare un foglietto e notificarlo al povero cristo . Ciò significa che se la cartella è pari a 100.000 euro ,il povero cristo dovrà pagare 9.000,00 euro di aggio ,sempre per lo stesso misero foglietto con evidente vantaggio del vampiro e disagio dell’ex utente ed ex cittadino della repubblica,oggi divenuto schiavo delle prepotenze, degli abusi, dei latrocinii .
Al rapporto esattoriale ineriscono numerosi diritti a favore di Equitalia S.p.A.:
1) diritto all’aggio (oggi 9% fisso);
2) percentuale sull’interesse di mora (oggi 0,615% annuo);
3) diritto alle spese di esecuzione ed alle spese di notifica;
4) diritto al rimborso delle quote inesigibili.
L’art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 112 del 13 aprile 1999 stabilisce che l’attività dei concessionari (oggi agenti della riscossione) è remunerata con un aggio.
L’aggio ha natura tributaria; infatti, per il contribuente tenuto a pagarlo l’aggio ha natura tributaria ed è, precisamente, una integrazione del tributo iscritto a ruolo ( pura follia , purtroppo ) . Ritengo che l’aggio è il compenso di un lavoro svolto ma non dovrebbe mai essere considerato come un tributo ,nel senso che l’utente dovrebbe pagare PRIMA IL TRIBUTO E POI L’AGGIO con evidente furto ai danni dello stato che consente al suo consorte di esecuzione di incamerare somme che dovrebbero andare all’erario .
L’aggio ha subito varie modifiche fino all’ultimo testo che è entrato in vigore dal 01 gennaio 2009 ,in relazione al quale l’art 17 cit a seguito delle ulteriori e più rilevanti modifiche apportate dal D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito dalla Legge n. 2 del 28/01/2009 (in suppl. ord. n. 14 alla G.U. n. 22 del 28/01/2009, stabilisce che:
– l’attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio pari al 9% (nove per cento) delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; in tal caso, la restante parte dell’aggio è a carico dell’ente creditore;
b) integralmente a carico del debitore, in caso contrario, senza tenere conto della sospensione feriale dei termini;
– limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo (pagamento di entrate extratributarie, di imposte relative a redditi soggetti a tassazione separata o quando la somma che deve pagare il debitore deve essere suddivisa in più rate su richiesta dello stesso), l’aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale dell’1% (uno per cento), come stabilito dal decreto del 04 agosto 2000 del Ministro delle Finanze ;
L’aggio è calcolata su due voci :_
SOMME ISCRITTA RUOLO E RISCOSSE ;
SOMME DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI DI MORA .
Quindi, a far data dall112009 , con questi balzelli Equitalia riesce ad ottenere –
1) le relative imposte, tasse e contributi (quota capitale);
2) sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all’accertamento d’ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, i relativi interessi legali al tasso del 4% annuo (quattro per cento annuo), ai sensi dell’art. 20 cit., come sostituito, con effetto dall’01 luglio 1999, dall’art. 8 D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999; i suddetti interessi spettano soltanto all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono (art. 22 D.P.R. n. 602 cit.);
3) sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo (art. 21, comma 1, DPR n. 602 cit., come sostituito, con effetto dall’01 luglio 1999, dall’art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999); anche questi interessi spettano soltanto all’ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono (art. 22 DPR n. 602 cit.);
4) le eventuali sanzioni amministrative (in misura fissa pari al 30% in caso di liquidazione oppure in misura percentuale in caso di accertamento);
5) l’aggio fisso pari al 4,65%, di competenza dell’agente della riscossione, se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, senza tenere conto della sospensione feriale dei termini;
6) l’aggio nella misura fissa del 9%, sempre di competenza dell’agente della riscossione, se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, senza considerare la sospensione feriale dei termini;
7) l’interesse di mora, pari al 6,8358% annuale, di competenza solo dell’ente impositore, se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale, sempre senza tenere conto della sospensione feriale dei termini;
il 9% sugli interessi di mora (cioè pari allo 0,615% annuo), di competenza dell’agente della riscossione, se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (in sostanza, pari allo 0,615% annuo, che si ottiene nel seguente modo: 9% per 6,8358% uguale 0,615%); infatti, sulle cartelle esattoriali notificate ai contribuenti, nella voce “dettaglio degli addebiti” c’è scritto “vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo ed il compenso di riscossione nella misura del 9% su tali interessi”, sempre senza tenere conto della sospensione feriale dei termini dal 01 agosto al 15 settembre;
9) le spese di notifica della cartella esattoriale, pari ad euro 5,88 .
Ritengo che sia giunto il momento di finirla e di tagliare il numero di dipendenti inutili di Equitalia ,parcheggiati presso tale struttura riducendo l’aggio nel suo complesso e solo sulla quota capitale, non certo sugli interessi di mora ad una percentuale non superiore al 3 % .
Al Caro Prof. Monti ed alla sua squadra di tecnici, forse è giunto il momento di fare sul serio con la coerenza e la riduzione dei costi reali , il taglio di posti inutili ed il dispendio di risorse ,senza gravare e vessare il contribuente di un importo inaudito.
Per quanto attiene alle sanzioni anche in questo caso non è dato sapere per quale motivo lo Stato deve ottenere le SANZIONI DEL 30 % E GLI INTERESSI DI MORA con una usura legalizzata inaccettabile .