Amianto: il risarcimento per la morte del lavoratore va personalizzato
La liquidazione del danno biologico e del danno morale
deve essere “personalizzata”, in considerazione dell’entità complessiva
delle sofferenze subite. Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte
di Cassazione con la sentenza 8 ottobre 2012, n. 17092, con la quale è
stato accolto il controricorso presentato dagli eredi di un lavoratore
portuale, impiegato nello scalo di Venezia per 25 anni, deceduto per
mesotelioma pleurico, contratto per inalazione ed esposizione a fibre di
amianto.
Come confermato dall’orientamento giurisprudenziale dominante, in caso
di lesione dell’integrità fisica che abbia portato ad esito letale, la
vittima che abbia percepito lucidamente l’approssimarsi della fine
attiva un processo di sofferenza psichica particolarmente intensa che
qualifica il danno biologico e ne determina l’entità sulla base non già (e non solo) della durata dell’intervallo tra la lesione e la morte, ma dell’intensità della sofferenza provata.
Di conseguenza, secondo gli ermellini “in materia di risarcimento
danni, in caso di lesione di un diritto fondamentale della persona, la
regola, secondo la quale il risarcimento deve ristorare interamente il
danno subito, impone di tenere conto dell’insieme dei pregiudizi
sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel
giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi, dovendo il giudice, a
tal fine, provvedere all’integrale riparazione secondo un criterio di
personalizzazione del danno, che, escluso ogni meccanismo semplificato
di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di
criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del
lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, delle particolarità
del caso concreto e della reale entità del danno“.
La sentenza impugnata, aveva quantificato il danno adottando un
parametro rapportato esclusivamente alla durata della malattia, in tal
modo non sufficientemente personalizzando il danno stesso, stante
la mancanza di qualsiasi altra considerazione relativa alle condizioni
personali e soggettive, al decorso della malattia, alla concreta
penosità della stessa, alle ripercussioni sulla vita del danneggiato,
alle cure praticate e alle relative prospettive ed in genere ad ogni
ulteriore circostanza rilevante ai fini dell’intensità della sofferenza
provata.