Amianto: in tema di validità della certificazione dei periodi di esposizione rilasciata dall’Inail
Con il ricorso in trattazione, notificato l’11 luglio 2008 e depositato il successivo 25 luglio, i ricorrenti indicati in epigrafe, tutti dipendenti della Breda Costruzioni ora Ansaldobreda s.p.a., richiamato il contenzioso intrapreso davanti al Giudice del Lavoro, premettono che:
– il Ministero del Lavoro ha emanato due direttive all’INPS e all’INAIL: con la prima del 1999 sono state confermate le valutazioni espresse dal Giudice del Lavoro relativamente al rischio amianto per il periodo 1985-1990 e con la seconda del 2001 veniva riconosciuto tale rischio anche per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 e ciò non soltanto per la esposizione conseguente alle lavorazioni svolte, ma anche per l’inquinamento derivante dalla scoibentazione del tetto dello stabilimento;
– le categorie interessate hanno chiesto reiteratamente il prolungamento di tali termini.
Tutto ciò premesso impugnano il decreto del Ministero del Lavoro di concerto con quello delle Finanze adottato il 12.3.2007 attuativo dell’art. 1 della legge n. 247/2007, deducendo i seguenti motivi:
1)-violazione del termine previsto dal comma 22 dell’art. 1 della legge 24.12.2007, n. 247;
2)-mancanza della titolarità di poteri;
3) omessa valutazione preventiva della situazione di fatto e di diritto dei lavoratori interessati ed in special modo mancata valutazione dei rischi connessi all’esecuzione di lavori di scoibentazione del tetto dello stabilimento.
Si è costituito per resistere il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, il quale, con successiva memoria del 9.11.2009, ha contrastato le tesi dei ricorrenti.
Con autonomi motivi aggiunti, notificati il 6.11.2009 e depositati il 16.11.2009 i ricorrenti xxx e xxx (con un diverso difensore), dopo avere evidenziato che con sentenza di questa sezione 18.6.2009 n. 5750 l’impugnato D.M. è già stato annullato nella parte in questa sede censurata e che sarebbe cessata la materia del contendere, tuttavia, hanno proposto ulteriori censure, concludendo con la richiesta di dichiarazione di illegittimità dell’impugnato decreto in parte qua, e così dagli stessi paragrafati…