Ammesso il risarcimento del danno da burocrazia
Se, causa delle pastoie burocratiche, l’imprenditore rischia di ammalarsi, gli deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico. E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza 28 febbraio 2011, n. 1271 con la quale si precisa come sia proprio l’ordinamento, con la legge n. 69/2009, ad aver introdotto l’obbligo costituito in capo all’ente di concludere il procedimento entro il termine prefissato e le disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti.
Nella specie l’imprenditore otteneva, con due anni di ritardo, il permesso di costruire in variante per la sua unica attività aziendale in corso. Secondo il giudice amministrativo era da considerare irrilevante il fatto che sull’originaria concessione fosse aperto un contenzioso, in quanto la pendenza del giudizio non può paralizzare l’azione amministrativa.
Tale ritardo procedimentale determinava un ritardo nell’attribuzione del c.d. “bene della vita”, costituito dalla possibilità di edificare secondo il progetto richiesto in variante.
In questi casi la giurisprudenza è pacifica nell’ammettere il risarcimento del danno da ritardo e l’intervenuto art. 2-bis, comma 1, della legge n. 241/90, introdotto dalla legge n. 69/2009, conferma e rafforza la tutela risarcitoria del privato nei confronti dei ritardi delle p.a., stabilendo che le pubbliche amministrazioni e i soggetti equiparati sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
Secondo il Consiglio di Stato “La norma presuppone che anche il tempo è un bene della vita per il cittadino e la giurisprudenza ha riconosciuto che il ritardo nella conclusione di un qualunque procedimento, è sempre un costo, dal momento che il fattore tempo costituisce una essenziale variabile nella predisposizione e nell’attuazione di piani finanziari relativi a qualsiasi intervento, condizionandone la relativa convenienza economica”.
Ciò che il ricorrente era riuscito a dimostrare era, in particolare, il danno alla salute, consistente in una sindrome d’ansia somatizzata con disturbi dermatologici: “l’inerzia della pubblica amministrazione, dettata da una condotta dell’ente rivelatasi inutilmente dilatoria, risulta lesiva di un diritto della persona tutelato dalla Costituzione e fa scattare il risarcimento del danno biologico laddove ha inciso sull’equilibrio psico-fisico dell’interessato”.