Amministrazione di sostegno: riconosciuto il diritto all’animale da compagnia
Il diritto soggettivo all’animale da compagnia viene ribadito
nell’importante pronuncia del Tribunale di Varese che, segna l’inizio di
un nuovo orientamento giurisprudenziale. Nel riconoscere la portata
costituzionale della tutela del sentimento umano per gli animali, il
giudice, nomina un Amministratore di Sostegno e tra i suoi compiti,
contempla anche quelli di cura del cane affidato.
La vicenda è quella di una signora anziana che, a cagione
dell’aggravarsi delle condizioni di salute, si trasferisce presso una
residenza per anziani che però vieta gli animali. Costretta ad affidare
il proprio cane ad un’amica, l’anziana donna si rivolge al giudice per
chiedere che il rapporto venga regolato con compiti da imporre nella
cura del cane (come portarlo a passeggio, nutrirlo) e soprattutto
fissando i giorni di visita per poterlo vedere.
Il Giudice ha dovuto, così, affrontare la questione se l’interesse al
rapporto con il cane giustifichi una specifica indicazione dei relativi e
necessari adempimenti nel decreto di nomina dell’Amministratore di
Sostegno. Trattandosi di un interesse a copertura costituzionale e
tutelato penalmente (artt. 544 bis e ss. c.p.), la risposta è positiva.
Il sentimento per gli animali è un “valore” tutelato anche dalla
Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia (Legge 4 novembre 2010, n. 201) che riconosce “l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi”.
Deve essere, pertanto, riconosciuto un vero e proprio diritto
soggettivo all’animale da compagnia; diritto che, quindi, va
riconosciuto anche in capo all’anziano soggetto vulnerabile dove, ad
esempio, nel caso di specie, tale soggetto esprima, fortemente, la
voglia e il desiderio di continuare a poter frequentare il proprio cane.