Ammissione al gratuito patrocinio non giustifica mancato pagamento di cauzione
L’ammissione al gratuito patrocinio non fornisce la prova della impossibilità di versare la cauzione imposta dal Tribunale a seguito dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale così come previsto dall’art. 3-bis della legge n. 575 del 1965.
Così la II sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza 31 agosto 2012, n. 33530.
La semplice ammissione al patrocinio a spese della stato non è di per se elemento idoneo a valutare lo stato di indigenza del soggetto beneficiario.
Rileva la Suprema Corte l’ammissione al gratuito patrocinio avviene sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta direttamente dall’interessato e pertanto deve ritenersi esclusa l’automaticità della prova dell’indigenza a seguito dell’ammissione al beneficio.
Da un altro verso l’ammissione al gratuito patrocinio è sempre suscettibile di revoca ove si accerti la non possidenza dei requisiti.
Già la Corte di Cassazione in precedenti udienze ha ritenuto che il provvedimento di ammissione non costituisce “diritti soggettivi pieni” in capo all’interessato, ma diritti “affievoliti”.
Il caso che ha occupato la II sezione della Corte prende spunto dal ricorso di un soggetto riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 3-bis, legge 31 maggio 1965, n. 575, poiché aveva omesso di versare la cauzione di euro 3.000 imposta dal Tribunale in conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.
Tra i vari motivi di ricorso per cassazione, si eccepisce che la Corte di appello non abbia valutato lo stato di indigenza provato dal fatto che il ricorrente sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato, e che per la lunga detenzione e lo stato di disoccupazione non abbia la possibilità di pagare la cauzione.
La Corte rigetta il ricorso, sulla base dei rilievi sopra esposti ritenendo che solo in un caso l’ammissione al gratuito patrocinio possa integrare prova certa dello stato di indigenza, ovvero quando, sull’ammissione al beneficio intervenga un procedimento incidentale di accertamento. La valutazione negativa dello stato di indigenza del ricorrente viene valutata dalla Suprema Corte anche in riferimento alla condanna per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, sicché deve ritenersi che egli avesse una notevole disponibilità finanziaria, derivante dalla consumazione di tale reato.