(Cassazione, Sezioni unite penali, Sentenza 24.2.2011 n. 13716)
Con ordinanza del 26 luglio 2010, il Tribunale di Milano, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato l’ordinanza del 2 luglio 2010 del Tribunale della stessa città con la quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere a F.M., imputato del reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il Tribunale ha disatteso la eccezione inerente alla illegittimità della misura coercitiva per mancanza del potere di esercitare la domanda cautelare da parte del vice procuratore onorario, che era intervenuto alla udienza di convalida e successivo giudizio direttissimo, essendo munito di delega non specifica per chiedere l’applicazione di una misura cautelare personale. Sul punto, il Tribunale ha rilevato che l’art. 72 ord. Giud. Prevede che i vice procuratori onorari, in servizio da almeno sei mesi, possono svolgere le funzioni requirenti alla udienza di convalida e giudizio direttissimo con delega nominativa del procuratore della Repubblica; e dal tenore e dalla ragione della norma si desume che la delega legittima il magistrato onorario a svolgere tutte le funzioni tipiche dell’udienza, ivi compresa quella di chiedere, oltre alla convalida dello arresto, l’applicazione di una misura cautelareL’imputato ha proposto ricorso per cassazione, in riferimento all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e), deducendo contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell’art. 291 c.p.p., e dell’art. 162 disp. Att. c.p.p.; e rilevando che l’autonomia del pubblico ministero onorario nella udienza deve esplicarsi nell’ambito del mandato ricevuto, con la conseguenza della nullità assoluta del provvedimento posto in essere in assenza di valida iniziativa o richiesta dell’organo della accusa. Il ricorrente assume, dunque, che nel caso in esame il vice procuratore onorario ha travalicato i limiti del suo mandato, dal momento che la delega per la udienza di convalida e giudizio direttissimo non è comprensiva automaticamente della facoltà di iniziativa cautelare.