Anche il tribunale di Brescia boccia la norma salva-banche di cui all’art. 2 quinques del decreto legge n. 225 del 2010.
Con la sentenza dello scorso 24 marzo, il Giudice bresciano ha chiarito come, il diritto alla ripetizione degli interessi anatocistici ex art. 2033 cc. sorge dalla chiusira del conto corrente e non dalla singola annotazione delle varie operazioni bancarie.
Ne consegue che la prescrizione del diritto decorre dalla chiusira del conto, essendo irrilevante la previsione di cui all’art. 2 quinquies del decreto legge n. 225/2010 (decreto milleproroghe), in base al quale “in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l’articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dal’annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa”.
Purtroppo, i politici amici delle banche che hanno vilmente inserito tale comma, dovranno vedersla con quella magistratura ancora onesta e competente.
Ordinanza tribunale di Milano Un poco di confusione, ho letto che il Tribunale di Milano ha bocciato la questione di legittimità con una ordinanza lo scorso 4 aprile e questo dovrebbe influire sulle cause in corso. Attendiamo chiarimenti.