Anche famiglia di fatto va risarcita per la perdita del congiunto
Con la sentenza n. 12278, la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di risarcimento del danno per la perdita di un congiunto, la famiglia di fatto ha lo stesso diritto al risarcimento del danno della famiglia fondata sul matrimonio. Con tale decisione gli Ermellini hanno riconosciuto che, avendo l’uomo instaurato una famiglia di fatto con un’altra donna e la figlia della sua convivente, nonché sua figlia naturale, tale legame legittima il risarcimento del danno anche in favore della “seconda” famiglia. La sentenza, che ha fatto discutere per la portata storica e per la questione della rilevanza sociale della “famiglia di fatto” è stata emessa dalla terza sezione civile. Secondo la ricostruzione della vicenda, in seguito alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dalla moglie e dalla figlia della vittima, venuta a mancare in seguito ad incidente stradale, intervenivano in giudizio anche la convivente e la figlia naturale della vittima, per richiedere al pari della moglie, lo stesso risarcimento del danno non patrimoniale. La Cassazione, confermando la decisione dei giudici territoriali, ha spiegato che giustamente “i giudici di appello hanno parificato, ai fini del risarcimento del danno morale, la famiglia legale e la famiglia di fatto, in quanto per quest’ultima è stata provata la stabilità e continuatività nel tempo del rapporto e delle relazioni affettive”. “Dall’esame del compendio probatorio – si continua a leggere dalla parte motiva della sentenza – i giudici di merito hanno ritenuto provato che da molti anni (l’uomo) aveva stabilito la sede principale della sua attività lavorativa e li aveva costituito con (la convivente) un’unione stabile, caratterizzata non soltanto da un legame affettivo ma anche dalle gestione comune dei molteplici aspetti della vita quotidiana, con reciproco appoggio morale e materiale, nonché, successivamente, dalla condivisione dei compiti connessi alla nascita e alla crescita della figlia con la quale (l’uomo) intratteneva un rapporto sotto ogni profilo assimilabile a quello genitore figlio; che (l’uomo) aveva peraltro mantenuto legami stabili, anche affettivi, con i figli legittimità e con la moglie (…), con i quali trascorreva regolarmente le principali festività, provvedendo sotto il profilo economico alle esigenze anche questo nucleo famiglie”. Infine, la Cassazione, in riferimento al lamentato automatismo nella disposizione del risarcimento del danno morale in favore degli aventi diritto, ha precisato che, nel disporre tale risarcimento, i giudici di merito hanno tenuto conto della “particolarissima situazione di un soggetto con due nuclei familiari legati a lui da un rapporto di protratta e contemporanea stabilità nel tempo” (…) e “della diversa intensità del vincolo familiare, moglie, convivente e figli, e della effettiva convivenza, liquidando alla figlia sposata un importo inferiore”.