Anche gli insegnanti d’arte possono iscriversi ai corsi per il sostegno degli alunni TAR Puglia-Bari, sez. III, sentenza 14.01.2010 n° 56
Con la sentenza 14 gennaio 2010, n. 56 del TAR Puglia arriva
un’importante affermazione di diritto in favore degli abilitati
COBASLID, insegnanti abilitati all’insegnamento delle materie
artistiche e musicali, che ad oggi non si vedono riconosciuto il
diritto ad ottenere l’abilitazione al sostegno in favore di alunni con
handicap.
I corsi COBASLID sono stati istituiti a partire
dall’a.a. 2004/2005 con i DD.MM. 82 del 07.10.2004 e n. 456 del
03.08.2005 per la formazione dei docenti nelle classi di concorso 7A,
18A, 21A, 22A, e 28A.
Ai sensi dell’art. 14, c. 2 L. 104/92, “I
piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma
abilitante all’insegnamento nelle scuole secondarie, comprendono, …
discipline facoltative, attinenti all’integrazione degli alunni
handicappati… Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del
predetto articolo 4 deve essere specificato se l’insegnante ha
sostenuto gli esami relativi all’attività didattica di sostegno per le
discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la
specializzazione ha valore abilitante anche per l’attività didattica di
sostegno.”
Anche in esecuzione di tale norma, il Ministero
dell’Università disciplinava con D.M. 26.05.1998 i criteri generali per
la disciplina da parte delle Università degli ordinamenti delle Scuole
di Specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), prevedendo, in
particolare, all’art. 4, c. 8, che “sono previste specifiche attività
didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti l’integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di
consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei
contenuti formativi in base ai quali il diploma di specializzazione
abilita all’attività didattica di sostegno ai sensi dell’articolo 14,
comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
Parimenti, con
D.M. 31.10.2006 n. 56/2006, per l’a.a. 2006/2007 “al fine di garantire
parità di trattamento ai docenti che hanno frequentato i suddetti corsi
biennali [COBASLID] – di dover assicurare un monte ore analogo a quello
stabilito dal D.M. 26 maggio 1998 ed in particolare dall’art. 4 – c. 8
– che prevede specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400
ore, attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di
handicap, al fine di consentire l’acquisizione di quei contenuti
formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita
all’attività didattica di sostegno, ai sensi del suddetto art. 14, c. 2
della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, nel presupposto che i corsi
COBASLID organizzati dalle Istituzioni Artistiche e Musicali “sono del
tutto equivalenti ai corsi di specializzazione per l’insegnamento nel
settore artistico istituiti presso le Università”, il Ministero
dell’Università ha riconosciuto la facoltà per le Accademie di Belle
Arti statali di “organizzare specifici moduli relativi ad attività
didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica degli alunni
in situazione di handicap, riservati a docenti già abilitati nei
suddetti corsi [COBASLID] e sprovvisti del titolo specifico” (art.1)
per un totale di 400 ore di lezione.
Successivamente, con D.M.
11 del 30.01.2007, si precisava che “Le attività didattiche di cui
all’articolo 2 del citato Decreto Ministeriale n. 56/06 e alla relativa
tabella A) ai fini del conseguimento del titolo, sono integrate,
mediante specifiche convenzioni con le Scuole di Specializzazione per
l’insegnamento secondario, da un ulteriore modulo di 120 ore … ovvero
dalla presentazione di un lavoro monografico elaborato su contenuti
individuati d’intesa con le stesse scuole nei predetti ambiti
multidisciplinari”.
Questo il quadro normativo. In sostanza,
solo per l’a.a. 2006/2007 i diplomati COBASLID, qualora le Accademie di
Belle Arti avessero voluto, avrebbero potuto frequentare un corso di
400 ore (eventualmente integrato da altre 120 ore o da una monografia
in ambito multidisciplinare definito d’intesa con le SSIS) al fine di
ottenere l’abilitazione al sostegno.
Dopo di allora, il vuoto.
Dopo di allora i diplomati COBASLID che vogliono ottenere
l’abilitazione per il sostegno non possono, per mancanza dei corsi
organizzati dalle Accademie di Belle Arti. Molti di loro hanno pertanto
ritenuto di poter seguire i corsi organizzati dalle SSIS, presentando a
tal fine apposita domanda, sul presupposto (confermato peraltro dal
Ministero in numerosi provvedimenti, quale, ad es. il D.M. 17.02.2006,
n. 73) che l’abilitazione COBASLID e SSIS fossero equipollenti e quindi
che ottenere l’abilitazione presso un’Istituzione o un’altra fosse
pienamente equivalente.
Ed invece successivamente, sia il
Comitato di Proposta della SSIS Puglia che il Ministero hanno
diversamente e illegittimamente opinato.
La SSIS, con
deliberazione del 21.09.2007 ha dichiarato che “il corso per le
attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione scolastica
degli alunni in situazione di handicap… è una dilatazione, ovvero una
specializzazione dell’abilitazione già conseguita nella/nelle
classe/classi di concorso del corso ordinario delle SSIS e, pertanto,
l’ammissione allo stesso è riservata ai soli soggetti in possesso di
abilitazione” conseguita presso le SSIS. Una sorta di specializzazione
della specializzazione, insomma.
Da parte sua, il Ministero
dell’Istruzione, tramite il Direttore Generale per l’Università, con
nota prot. n. 2952 del 09.12.2008, ha sostenuto da un lato che i corsi
di 400 ore sono riservati agli abilitati SSIS, e dall’altro che “al
fine di consentire agli abilitati attraverso canali diversi dalla SSIS
di conseguire il diploma di specializzazione sul sostegno sono state
istituite ed attivate dalle Università attività integrative pari a 800
ore, ai sensi del D.M. 20.02.2002. Nelle suindicate attività
integrative i docenti possono acquisire quelle competenze
socio-psico-pedagogiche che sono necessarie per conseguire la
specializzazione per l’handicap e che gli studenti SSIS acquisiscono
già nel percorso SSIS”. Orbene, in realtà il D.M. 20.02.2002 disciplina
i corsi di 800 ore sempre nell’ambito delle SSIS, in favore di docenti
abilitati “attraverso vari canali e sprovvisti di titolo specifico”.
All’epoca dell’emanazione di tale decreto i corsi COBASLID non erano
ancora istituiti, essendolo stati solo nel 2004. Pertanto, i “vari
canali” di cui parla il decreto devono essere necessariamente i diversi
modi in cui si poteva accedere all’insegnamento prima di allora, ovvero
i concorsi abilitanti, la laurea in magistero ecc.. Prova ne sia che
quando il Ministero si è posto il problema della parità di trattamento
tra diplomati COBASLID e diplomati SSIS in materia di abilitazione al
sostegno non ha fatto riferimento al D.M. del 2002 ma ha disciplinato i
corsi sulla falsariga di quanto previsto per le SSIS, prevedendo 400 e
non 800 ore di corso, al massimo estendibili a 520 in accordo con le
SSIS, qualora non fosse presentato un lavoro monografico
multidisciplinare (v. Decreti 31.10.2006 e 30.01.2007). Ne discende,
qualora la normativa non fosse stata chiara, che sia i diplomati
COBASLID che i diplomati SSIS conseguono la medesima preparazione,
equipollente fra le due istituzioni, e che non vi è alcuna necessità di
“acquisire quelle competenze socio-psico-pedagogiche che sono
necessarie per conseguire la specializzazione per l’handicap e che gli
studenti SSIS acquisiscono già nel percorso SSIS” cui genericamente si
riferisce il Direttore Generale per l’Università, ma semplicemente di
integrare le conoscenze già acquisite mediante un apposito corso, così
come già avviene per i diplomati SSIS.
In buona sostanza si
tratta di riconoscere la parità di trattamento fra diplomati SSIS e
COBASLID, perché in uno Stato di diritto non può esistere una
distinzione tra abilitati di serie A e abilitati di serie B, tra chi
può specializzarsi nel sostegno agli alunni portatori di handicap e chi
non può perché ha avuto la sfortuna di abilitarsi presso un’Istituzione
Statale piuttosto che un’altra, così come correttamente affermato nel
D.M. 31.10.2006. Ne discende che, qualora vi sia l’inerzia delle
Accademie di Belle Arti nell’avviare i corsi abilitanti per il sostegno
in favore dei diplomati COBASLID, deve essere affermato il pieno
diritto di questi ultimi a partecipare ai corsi organizzati SSIS,
stante la piena equipollenza dei titoli acquisiti. Con l’ordinanza in
commento, il TAR di Bari ha inteso proprio dar voce a questi
“insegnanti di serie B”, ammettendo con riserva la ricorrente alla
frequenza dei corsi SISS.
T.A.R.
Puglia – Bari
Sezione III
Ordinanza 14 gennaio 2010, n. 56
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2106 del 2009, proposto da:
S.
G., rappresentata e difesa dall’avv. Luisa Carpentieri, con domicilio
eletto presso Dario Durso in Bari, largo Nitti Valentini, 6;
contro
Scuola
Specializzazione Per L’Insegnamento Secondario – Puglia, Ministero
dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca; Universita’ degli
Studi di Bari, Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distr.le Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo,
97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della
deliberazione del Comitato di Proposta della SSIS Puglia del 21.09.2007
comunicata con nota n.6853/09 del 15.10.2009, anch’essa impugnata, con
cui si escludono dai corsi per le attività didattiche aggiuntive
attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di
handicap organizzati dalla
SSIS Puglia gli abilitati COBASLID;
della nota prot. n. 76624/III/4 del 15.10.2009 con cui l’Università
deli Studi di Bari comunicava la non ammissione della ricorrente al
corso per le attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap bandito dalla SSIS
Puglia per l’a.a. 2008/2009; del Decreto n.387/09 del 26.08.2009 del
Presidente della SSIS Puglia nella parte in cui riconosce l’iscrizione
al corso per le attività didattiche aggiuntive attinenti l’integrazione
scolastica degli alunni in situazione d handicap ai solo abilitati
SSIS; della nota del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca —
Direzione Generale per l’Università – prot. n.2495 del 09.12.2008 i cui
estremi sono stati conosciuti con la nota prot. n.76624/III/4 del
15.10.2009; nonché di tutti gli atti presupposti connessi e/o
consequenziali.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista
la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Universita’ degli Studi di Bari;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Provinciale di Bari;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore
nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 il dott. Antonio
Pasca e uditi per le parti i difensori Luisa Carpentieri e l’avv. dello
Stato Giovanni Cassano.
Considerato che l’istanza cautelare,
nelle more dell’approfondimento in sede di decisione di merito, appare
meritevole di accoglimento nei limiti dell’ammissione con riserva della
ricorrente al Corso di che trattasi.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione
Terza, accoglie l’istanza cautelare limitatamente all’ammissione con
riserva al Corso di che trattasi.
La presente ordinanza
sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria
del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2010 con l’intervento dei Magistrati:
Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 14/01/2010.