Anche i singoli condòmini sono legittimati ad esperire i mezzi di impugnazione
La vicenda sottoposta alla Corte di Cassazione prende origine da un procedimento civile promosso dinanzi al Tribunale di Caltagirone nel quale veniva convenuto in giudizio un Condominio che resta soccombente. L’appello viene proposto soltanto da taluni condomini. La società convenuta in secondo grado resta contumace e soccombente e pertanto propone ricorso per Cassazione.
In primis la Suprema Corte dichiara infondata la questione preliminare sollevata dai condomini controricorrenti in ordine all’asserita carenza di legittimazione in capo alla ricorrente a sollevare, in sede di legittimità, temi non oggetto della fase di merito. La Cassazione provvede ad includere siffatte doglianze, trattando i motivi congiuntamente, sotto il preteso difetto di legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado da parte dei singoli condomini, in quanto parte convenuta era soltanto il Condominio. La Corte precisa inoltre che il reclamato difetto di legittimazione ad impugnare appartiene alle questioni rilevabili ex officio in ogni stato e grado.
Tra i motivi di impugnazione la ricorrente evidenzia la nullità della sentenza d’appello perché il giudice non ha rilevato d’ufficio la nullità: infatti, a dir della ricorrente, il giudizio d’appello era stato azionato da soggetti differenti rispetto alle parti processuali del primo grado. La Corte rigetta il ricorso argomentando che il Condominio è un ente di gestione senza personalità giuridica e che la figura dell’amministratore non ostacola i singoli condomini ad agire per la tutela sia dei diritti facenti capo ai singoli che di quelli comuni. Richiamando i propri precedenti orientamenti, la Corte definisce i condomini “parti originarie” e non terzi rispetto al giudizio intrapreso dall’amministratore. Da ciò discende la legittimità dei singoli ad esperire i mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza resa nei confronti dell’amministratore di condominio.