ANCHE IL GIOCATORE D’AZZARDO è UN CONSUMATORE A TUTTI GLI EFFETTI: CASSAZIONE ORIDINANZA N.14288/2015.
ANCHE IL
GIOCATORE D’AZZARDO è UN CONSUMATORE A TUTTI GLI EFFETTI: CASSAZIONE ORIDINANZA
N.14288/2015.
Lo dicono i
Giudici della Suprema Corte, il giocatore d’azzardo è un consumatore al pari di
ogni altro e in quanto tale destinatario della tutela profilata dal Codice del
Consumo. Investita della questione in occasione di una controversia nata tra un
concessionario e un giocatore vincitore di un ingente somma, la Cassazione si è
trovata a dover rivisitare i propri orientamenti che hanno da sempre
considerato il gioco d’azzardo “ un atto immorale e contrario al buon costume”.
Il proponente, in qualità di consumatore di un servizio, chiamava in causa la
società concessionaria innanzi al giudice competente per territorio in base alla sua residenza,
chiedendo una sentenza di condanna al pagamento del montepremi vinto in base
alla tutela dettata per il consumatore dal d.lgs. n. 206/2005. Il giudice adito
dichiarando la propria incompetenza territoriale a favore del giudice del luogo
in cui era collocata la sede concessionaria del servizio, ritenne che nei
contratti di gioco mancasse la tutela di esigenza alla quale si ispira il
Codice del Consumo, trattandosi di contratti aleatori fondati sostanzialmente
su scommesse. L’attore decise quindi di investire della questione la Corte di
Cassazione che, proprio in occasione dell’argomento portato alla sua attenzione e
alla luce della diffusione del fenomeno del gioco e delle scommesse nella
società odierna, decise di rivisitare la propria posizione. La Suprema Corte ha
quindi ritenuto che: “Non esiste ormai un disfavore nei confronti del gioco
d’azzardo in quanto tale, ove esso non sfugga al controllo degli organismi
statali e non si esponga alle infiltrazioni criminali” e per di più “ giochi e
scommesse sono previsti, promossi e regolati dallo Stato, il quale da essi
invero ritrae consistenti introiti”. Per cui deve concludersi che l’attività posta in essere dalla società
concessionaria è oggetto della disciplina del CODICE DEL CONSUMO in quanto
debba classificarsi come prestazione di servizi ex. Art. 49 TFUE la quale è
“funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale
predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del
professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella
preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria
autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla
libertà di determinazione del contenuto del contratto”.