Anche il professionista con una struttura minimale ha l’obbligo di pagare l’IRAP
I liberi professionisti che hanno una organizzazione di modesta entità, devono pagare l’IRAP?
Per la sezione tributaria della Cassazione sì: con la sentenza 27 settembre 2011, n. 19688, infatti, i giudici di legittimità hanno stabilito che un professionista (non dipendente o collaboratore) è soggetto al prelievo fiscale anche nel caso in cui la struttura sia minimale.
Con la decisione in oggetto
Nella sentenza de qua si legge testualmente “per l’Irap è necessaria la presenza di una struttura che costituisca un di più rispetto agli elementi minimi richiesti per l’esercizio dell’attività professionale, la quale, in mancanza di essi, costituisce l’unico dato che è fonte del reddito derivatone. Ciò posto, tuttavia va osservato che in tema di IRAP l’applicazione dell’imposta è esclusa soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Infatti il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b)impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni, e che tuttavia non era stato assolto nel caso in esame dai B. (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 12108 del 26/05/2009, Sent. n. 3673 del
In buona sostanza, spetta al contribuente che vuole ottenere il rimborso fornire la prova di non essere tenuto al pagamento dell’IRAP, e che, quindi, la propria attività non presenta i requisiti dell’autonoma organizzazione, e poiché nella fattispecie oggetto di controversia, i tre professionisti non hanno adempiuto al sopra menzionato onere probatorio, i giudici della Corte non hanno potuto far altro che accogliere il ricorso dell’Agenzia, dando ragione al Fisco.