Anche il risarcimento sperato puo’ essere validamente ceduto
Sussiste la legittimazione ad agire per il cessionario che domandi il risarcimento dei danni materiali al debitore ceduto, anche in mancanza di accertamento della responsabilita’ di quest’ultimo.
La Suprema Corte esamina e ribadisce l’orientamento formatosi su questioni giuridiche connesse e controverse della cessione del credito, confermando l’orientamento giurisprudenziale e dottrinario che ritiene valida la cessione di credito futuro, indipendentemente dall’effettiva futura esistenza del credito oggetto di cessione .
L’impresa cessionaria del credito per risarcimento dei danni “materiali” derivanti da sinistro stradale ha agito innanzi al Giudice di Pace di Milano contro il debitore ceduto, ovvero il responsabile del sinistro e l’assicurazione che assicura la responsabilità civile.
Il Giudice di Pace prima ed il Tribunale di Milano in sede di gravame hanno respinto la domanda di risarcimento ritenendo che il cessionario fosse privo di legittimazione attiva perché il credito oggetto di cessione sarebbe non solo futuro ma anche incerto dovendo ancora esser accertata la responsabilità del debitore ceduto in relazione al fatto illecito da cui ha tratto origine il credito oggetto di cessione.
La cessionaria è ricorsa in Cassazione con un unico motivo accolto dalla Suprema Corte, la quale ha cassato la sentenza con pronuncia del seguente principio di diritto “il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale è suscettibile di cessione ex art. 1260 ss c.c. e il cessionario puo’ in base a tale titolo domandarne giudizialmente il pagamento al debitore ceduto”.
Questo l’iter decisionale della Suprema Corte:
– l’art. 1260 sancisce il principio della libera cessione del credito, con l’unico limite della natura strettamente personale del credito e del divieto legale o negoziale;
– l’effetto traslativo della cessione si verifica per effetto dell’accordo tra cedente e cessionario mentre l’efficacia nei confronti del debitore ceduto è subordinata alla notificazione o alla accettazione da parte di quest’ultimo;
– l’eventuale accettazione da parte del debitore ha efficacia ricognitiva e non costitutiva non facendo sorgere alcun rapporto giuridico tra debitore e cessionario;
– l’accettazione segna il limite della buona fede del debitore ceduto il quale non potrà piu’ fare affidamento sulla persistenza di titolarità del credito in capo al creditore originario;
– la notificazione o accettazione non comporta alcun obbligo informativo per il debitore ceduto verso cessionario in ordine a precedenti accettazioni o notifiche;
– la cessione del credito è un negozio a causa variabile, a titolo gratuito o oneroso ;
– la cessione a titolo oneroso obbliga il cedente a garantire l’esistenza del credito al momento della cessione (art. 1266 c.c. comma I°)
– il credito da risarcimento dei danni materiali puo’ costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale – art. 1260 c.c.- e né sussistendo specifico divieto normativo;
– il credito derivante da fatto illecito ha carattere di credito attuale tant’è che la decorrenza di interessi risale al momento del fatto.
Si aprirà ora il giudizio di rinvio nel quale il Tribunale dovrà applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte e, ritenuta sussistente la legittimazione attiva del cessionario, decidere nel merito della domanda stabilendo se il responsabile e l’assicuratore siano tenuti a pagare il risarcimento dei danni.
Integrando la motivazione della Suprema Corte con l’ausilio della precedente dottrina e giurisprudenza prevalente, si puo’ concludere che la valida cessione di crediti futuri presuppone quale condizione necessaria e sufficiente, l’esistenza del rapporto giuridico di base dal quale possono trarre origine detti crediti con la conseguenza che, l’inesistenza futura del credito non travolge la validità del contratto bensì l’esecuzione, comportando responsabilità contrattuale da inadempimento per il cedente.
Anche il credito sperato al risarcimento dei danni materiali da sinistro stradale puo’ quindi costituire oggetto di valida cessione indipendentemente dall’accertamento dell’effettiva responsabilità dell’autore del danno, purchè sussista il rapporto giuridico di base che, nel caso di specie, potrebbe ricondursi al fatto, ovvero al sinistro.
Se il debitore ceduto non fosse poi ritenuto responsabile del danno, il giudizio instaurato dal cessionario per il pagamento nei confronti del debitore ceduto sarà sempre valido e così pure la cessione; il cessionario, tuttavia, in caso di inesistenza del credito ad es. per mancanza di responsabilità del debitore ceduto, potrà agire nei confronti del cedente che è sempre tenuto a garantire l’esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 comma I° c.c.).
Se dal punto di vista della coerenza dei rapporti il sistema così proposto si configura equo, dal punto di vista giuridico ci si domanda se possa ritenersi sufficiente l’accadimento storico del sinistro a configurare quel rapporto giuridico di base richiesto da dottrina e giurisprudenza quale presupposto necessario e sufficiente per la cessione dei crediti futuri.