ANCHE IL VENDITORE DEL COUPON NE RISPONDE SE IL CONSUMATORE NON NE USUFRUISCE !
Sicuramente oggi il mondo dei coupon è in grande ascesa: è infatti senza dubbio molto più comodo ed oramai di gran moda acquistare online! Attraverso decine di siti (alcuni più accreditati, altri meno) che offrono coupon a prezzi vantaggiosissimi, si possono trovare una miriade di servizi e prestazioni: c’è chi acquista cene, vacanze o chi preferisce visite mediche, o ancora abbonamenti in palestra, massaggi, percorsi spa, corsi di inglese, e chi più ne ha più ne metta. Per tanti, questa trovata americana, è diventata una vera e propria dipendenza in tempo di crisi, tanto che impazzano sul web siti dedicati a questo innovativo sistema di vendita. È inevitabile però che contestualmente all’accrescimento di questo business, nascono ovviamente le prime controversie tra consumatori e chi offre detti servizi.
Ebbene, una delle prime situazioni in tema di coupon è stata risolta in Puglia: è questo il caso di una Sig.ra che acquistava sul noto sito G. S.r.l., 2 coupon aventi ad oggetto: “1 notte in camera Deluxe per una persona con cena, ingresso spa e colazione tra domenica e giovedì”, presso l’Hotel M. sito in Bari. Dopo un fitto scambio di mail tra la Sig.ra e la struttura alberghiera non si era addivenuti ad un accordo, in quanto l’hotel, nei giorni prescelti dalla Sig.ra, o era chiuso o non c’era disponibilità di camere. La stessa con lettera raccomandata invitava la Società dalla quale aveva acquistato il coupon, G. s.r.l., a voler effetuare il rimborso per indisponibilità della struttura. La società fornitrice del coupon se ne “lavava le mani”, scaricando tutte le responsabilità sull’hotel M. A questo punto, con atto di citazione regolarmente notificato al Hotel M. ed a G. s.r.l., la Sig.ra F., conveniva le predette parti dinanzi al Giudice di Pace di Taranto per accertare in primis la vessatorietà della clausula 5.5. delle condizioni generali di vendita del coupon di G. s.r.l. Italia, e, in secundis l’inadempimento contrattuale dell’HOTEL M e quindi, per l’effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento, e condannare in ogni caso le parti in solido al risarcimento del danno, oltre che alle spese di lite. Infatti la Sentenza del 11.5.2015 del Giudice di Pace di Taranto, ha stabilito: è vessatoria la clausola delle condizioni generali di vendita del coupon che stabilisca, nell’ipotesi di reclamo sulla fruizione dell’offerta acquistata, l’obbligo per il consumatore di rivolgersi esclusivamente al Commerciante, in virtù del fatto che chi vende il coupon si limita meramente a fornire il coupon stesso. Il Giudice di Pace di Taranto ha ribadito che tale clausola è considerata vessatoria ex art. 33 comma 2 lettera b) del d.lgs. 206/2005 poiché volta ad escludere (o limitare) le azioni ovvero i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento (totale o parziale che sia) o di adempimento inesatto da parte del professionista. Il Giudice di Pace di Taranto nella decisione ha condannato sia la Società emittente il coupon, sia quella fornitrice del servizio alberghiero, al rimborso del costo del coupon, oltre che al risarcimento del danno subito dall’attrice!!