Anche la difficoltà di ricostruire il volume d’affari dell’azienda fallita è sufficiente per la bancarotta documentale
Linea dura della Cassazione sulla bancarotta documentale. Commette
reato l’imprenditore fallito che “crea anche una semplice difficoltà”
nella ricostruzione del volume d’affari perché non ha tenuto
regolarmente i libri contabili. È sufficiente, insomma, “il dolo
generico”.