Anche l’Iva forma il limite per la compensazione
Le compensazioni Iva che devono essere riportate nel modello F24 concorrono ai limiti di compensabilità di 10mila e 15mila euro. Lo precisa l’agenzia delle Entrate, con la circolare 29/E del 3 giugno 2010. Non hanno invece rilievo le compensazioni interne “Iva da Iva” effettuate con l’F24, è il caso di un credito Iva annuale che viene usato per diminuire un debito Iva periodico dell’anno successivo. Chi opta per il pagamento rateale dell’Iva dovuta per l’adeguamento agli studi di settore deve compilare il campo “rateazione” dell’F24.
Per le società e le associazioni che usano in compensazione il credito derivante dalla riattribuzione, da parte dei soci (o degli associati), delle ritenute residue, l’anno di riferimento da indicare in F24 è quello relativo alla dichiarazione dalla quale emerge il credito. Le Entrate forniscono inoltre chiarimenti sulle modalità di compilazione del modello F24, con riferimento alle compensazioni di crediti Iva da parte di soggetti in regime di tassazione di gruppo o interessati da operazioni straordinarie.
Il credito trimestrale
Per le Entrate, le compensazioni fuori dai limiti introdotti dal 2010 (10 e 15mila euro) sono solo quelle usate per il pagamento di un debito Iva relativo a un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito Iva, cioè le compensazioni interne. Al contrario, sono considerate compensazioni esterne quelle usate, ad esempio, per compensare un debito Iva precedente con un credito maturato dopo. Nella circolare sono proposti due esempi di compensazioni, uno relativo a un contribuente che compensa con il codice tributo 6037, credito Iva secondo trimestre 2010, a credito, il codice 6001, mese di gennaio 2010 a debito (versato in ritardo con ravvedimento), l’altro di un contribuente che compensa con il codice 6036, credito Iva primo trimestre 2010, il debito Iva del 2009, codice tributo 6099. Per queste compensazioni non esiste la possibilità di esposizione in dichiarazione; pertanto devono essere eseguite con il modello F24 (e rientrano nei limiti di compensabilità).Altri chiarimenti
Altri chiarimenti riguardano il codice identificativo 61 (Soggetto aderente al consolidato) e il codice identificativo 62 (Soggetto diverso dal fruitore del credito), istituiti con la risoluzione 286/E/2009. In relazione al codice “61”, è stato chiarito che, qualora il credito d’imposta della stessa natura (ad esempio, Iva) sia stato ceduto da più soggetti aderenti al consolidato, la società consolidante, nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare», deve indicare il codice fiscale del soggetto consolidato che ha ceduto l’ammontare più elevato del credito. La stessa modalità di compilazione può essere adottata anche in ipotesi di crediti d’imposta di diversa natura (ad esempio, Iva e Irap) ceduti da uno o più soggetti aderenti al consolidato.
Le linee guida
Limitazioni dal 2010
Dal 2010 sono previste limitazioni all’utilizzo in compensazione, tramite F24, dei crediti Iva annuale e trimestrali per importi superiori a 10 mila e 15mila euro
Limiti rilevanti
Sono considerate compensazioni Iva esterne e quindi rilevano ai fini dei limiti di 10mila e 15 mila euro, quelle usate, ad esempio, per compensare in F24 un debito Iva precedente con un credito Iva maturato dopo. Le limitazioni alle compensazioni Iva riguardano quelle che “necessariamente” devono essere riportate nell’F24, escludendo quelle usate per facoltà, per i pagamenti Iva periodici, in acconto e a saldo
Limiti irrilevanti
Le compensazioni in F24 escluse dalle limitazioni sono quelle usate per il pagamento di un debito Iva, relativo a un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito Iva, cioè le compensazioni interne
Anno per ritenute riattribuite
Per le società e le associazioni che usano in compensazione il credito da riattribuzione, da parte dei soci (o associati) delle ritenute residue, l’anno di riferimento da indicare è quello relativo alla dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il credito
«Rateazione» e studi settore
Chi sceglie di pagare a rate l’Iva dovuta per l’adeguamento agli studi di settore deve compilare il campo rateazione del modello F24, per consentire l’indicazione, in corrispondenza del codice tributo 6494, delle informazioni sulla rateazione, cioè sul numero rata in pagamento e sul numero complessivo delle rate