Anche narcotrafficante fuori carcere se molto malato
Non conta se le esigenze cautelari sono eccezionali: il detenuto va ricoverato agli arresti in clinica nel caso in cui non ci sia un carcere attrezzato per assisterlo nella sua malattia, purchè la malattia sia grave. Lo precisa la sentenza n. 8493 del 3 marzo 2011, emessa dalla sesta sezione penale della Cassazione.
Accolto il ricorso dell’indagato per traffico internazionale di stupefacenti: non c’è accusa che tenga di fronte ai principi della convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu). In base all’articolo 275 comma 4 ter Cpp il giudice ha l’obbligo, e non la mera facoltà, di disporre il trasferimento del detenuto agli arresti in clinica in presenza di una malattia che non si può curare adeguatamente nell’ordinario regime carcerario. L’alternativa – riporta il sito Cassazione.net – è la reclusione in una struttura penitenziaria che sia idonea e spetta comunque al giudice valutare le condizioni, non risultando sufficienti le determinazioni della direzione sanitaria e amministrativa del carcere. Il magistrato, naturalmente, può richiedere il contributo conoscitivo rappresentato da esami diagnostici e indagini medico-legali. Insomma: il ricovero nella casa di cura può essere escluso soltanto laddove emerge che nel circuito penitenziario il recluso può ottenere la somministrazione delle terapie di cui ha bisogno.