Anche nel caso di una ditta individuale, è applicabile il “foro del consumatore”
Disciplina,
fino ad oggi, applicabile esclusivamente per il consumatore – persona fisica-.
Nel caso di specie, una piccola ditta individuale, che
aveva sottoscritto un contratto “affari” di telefonia con una
compagnia di telecomunicazioni (sottoscrivendo la clausola vessatoria, secondo
la quale, per ogni controversia nascente tra le parti, sarebbe stato Competente
il Foro di Milano), il Giudice di Pace di Bari, dott.ssa Rita Calvi, con
ordinanza n. 79/09 del 22/01/2009, ha stabilito, che poichè la ditta
individuale (artigiano), ha dimostrato di utilizzare la linea, di cui è causa,
per uso promiscuo (domestico e affari), può ravvisarsi, tra le parti,
l’applicabilità delle norme a tutela del consumatore e non quelle riguardanti i
professionisti.
Il Giudice di Pace ha accolto la tesi difensiva
dell’attore, il quale ha sostenuto, che pur se trattavasi di ditta individuale,
lo stesso artigiano mai avrebbe potuto avere le conoscenze tecnico-legali, per
discernere una clausola vessatoria , nè le potenzialità economiche, adeguate,
per “trattare”, da solo, una clausola con un colosso delle
telecomunicazioni.
Pr.
Avv.Maurizio Cardanobile
Noi Consumatori – Bari Centro –
……..
Ritenuto, che per costante giurisprudenza, la
disposizione dettata dall’art. 1469 bis 3^ comma, ora art. 33, lett. U del Cod.
Cons., si interpeta “..nel senso che il legislatore nelle controversie tra
consumatore e professionista ha stabilito la competenza territoriale esclusiva
del Giudice del Luogo in cui il consumatore ha la resdienza o il domicilio
elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località,
come sede del Foro competente, ancorchè coincidente con uno di quelli
individuati sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento
stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti dal
contratto”.
Ord. 79/09
del 22/01/09
Giudice di
Pace di Bari, dott.ssa Rita Calvi