Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute sulla questione, ritenuta di massima importanza (e non già oggetto di contrasto) dell’applicabilità o meno agli immobili di interesse storico artistico anche ristrutturati dell’art. 2 del decreto legge n. 16/1993, recante “Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie”.
Tale norma, in particolare, statuisce cheper gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 3 della legge l ° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
La vicenda, oggetto della sentenza in commento, trae origine dalla notifica, da parte del Comune di Genova, diun accertamento dell’Ici su unimmobile di interesse storico-artistico.
Nel ricorso, presentato dall’Ente, in particolare, era stato sostenuto che la base imponibile doveva essere calcolata, ai sensi dell’articolo 5 del d.lgs. 504 del 1992,tenendo conto dei lavori di ristrutturazione che ovviamente innalzavano il valore dell’immobile.
Le Sezioni Unite hanno respinto tale tesi, dando piena ragione alla contribuente e ritenendo che sugli immobili di interesse storico artistico anche se ristrutturati, l’imponibile Ici deve essere calcolato sulla renditacatastale secondo i parametri fissati dall’art. 2 del decreto legge 16 del 1993, convertito con L. n. 75 del 1993, come interpretato dall’art. 74, comma 6, L. n. 342 del 2000, anche qualora per tali immobili siano effettuati gli interventi di restauro e di risanamento conservativo o gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, indicati dalle lettere c), d) ed e) del comma l dell’art. 31, L. n. 457 del 1978. Di conseguenza, non vanno applicateleregole dettate dal d.lgs. 504 del ’92 sull’Ici.