Anche per il Fisco vale il termine annuale per l’insinuazione al passivo
Il termine annuale di insinuazione al passivo deve essere rispettato indifferentemente da tutti i creditori, anche dal Fisco.
E’ quanto disposto dalla Sez. VI Civile della Corte di Cassazione nell’ordinanza 11 ottobre 2011, n. 20910.
Il caso sottoposto all’esame dei Giudici di Piazza Cavour riguardava un’amministrazione finanziaria, che, effettuata l’insinuazione al passivo del fallimento di una società, aveva subìto l’esclusione del suo credito tributario, in quanto proposto oltre il termine annuale previsto.
In particolare, la curatela del fallimento ha proposto ricorso per Cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Pistoia aveva parzialmente accolto l’opposizione alla stato passivo, proposta da Equitalia Cerit avverso l’esclusione del proprio credito tributario da parte del giudice in sede di procedura ex 101 l.f., ammettendone il relativo credito.
La Suprema Corte ha evidenziato che, nel caso di tardiva presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo compiuta da una Concessionaria, sarà opportuno tenere in considerazione anche il ritardo derivante dalla formazione del ruolo da parte dell’amministrazione finanziaria che è l’effettiva creditrice.
Al pari di tutti gli altri creditori, anche il Fisco soggiace all’obbligo generale di rispettare il termine annuale di cui all’art. 101 l.f. per la presentazione dell’ istanza di insinuazione, e non costituiscono un’esimente dall’osservanza della suddetta scadenza, i diversi e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e l’ emissione delle cartelle.
Di conseguenza, non appena l’amministrazione finanziaria venga a conoscenza dell’esistenza della dichiarazione di fallimento, dovrebbe tempestivamente predisporre i titoli per l’insinuazione dei propri crediti al passivo in termini inferiori a quelli massimi attribuiti dalla legge per l’espletamento di tali incombenze.
Inoltre, ai fini della presentazione della istanza di insinuazione al passivo, è sufficiente l’esistenza del ruolo, titolo valido attestante il credito, senza che sia necessario aspettare la formazione e la notifica della cartella esattoriale (Cass. 12019/11); allo stesso modo l’Ufficio finanziario può presentare istanza di ammissione al passivo seppur depositando una documentazione incompleta, rinviando la produzione dei documenti ad un secondo momento.
Nel caso di specie, il giudice di prime cure aveva omesso di valutare la scusabilità del ritardo in relazione al comportamento tenuto dall’Amministrazione nella fase di predisposizione dei ruoli, al fine di accertare se la stessa, una volta appresa la dichiarazione di fallimento, si fosse o meno attivata prontamente per accelerare le procedure necessarie.
Alla luce delle suddette considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, con conseguente cassazione del decreto impugnato, rinviando, anche per le spese, al tribunale di Pistoia in diversa composizione.