Ancora modifiche al Codice di Procedura Civile – ora l’avvocato negli atti giudiziari dovrà inserire il proprio codice fiscale
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Decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia
di funzionalità del sistema giudiziario) ha apportato – fra le altre
novità in tema di giustizia – l’ennesima modifica al Codice di
Procedura Civile. In sostanza, il citato Decreto del 29 dicembre 2009, ha
ritoccato gli articoli 125, 163 e 167 del codice di procedura civile,
specificando la necessità di indicare negli atti giudiziari il codice
fiscale non solo delle parti – attore e convenuto – ma anche
dell’avvocato che dell’atto è firmatario.
Pertanto:
– a norma dell’art. 125 c.p.c., 1 comma « Salvo
che la legge disponga altrimenti, la citazione il ricorso, la comparsa,
il controricorso , il precetto debbono indicare l’Ufficio giudiziario,
le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la
istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare,
debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio
personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale».
– a norma dell’art. 163 c.p.c., 3 comma, n. 2 l’atto di citazione deve contenere «
il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell’attore, il
nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la
dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li
rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona
giuridica, un’associazione non riconosciuta o un Comitato, la citazione
deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione
dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio»
– a norma dell’art. 167 c.p.c., 1 comma «Nella
comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese
prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della
domanda, indicare le proprie generalità e il codice fiscale i mezzi di
prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione,
formulare le conclusioni».