Ancora una condanna della Gestline
Giudice di pace di Napoli – Sezione prima civile – sentenza 22 marzo-20 maggio 2005ATTORE Cigliano – CONVENUTA Gest Line Spa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 10 dicembre 2004 e notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, il 19 gennaio 2005 il ricorrente conveniva in giudizio la Gest Line Spa, esponendo: che detto ente aveva procedeva senza alcun avviso ed illegittimamente all’espropriazione forzata dell’immobile di proprietà del ricorrente fissando la data per la vendita all’incanto dello stesso in data 24 febbraio 2005, per il presunto mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali per la somma di euro 2.467,67=, comprensiva di interessi e varie e ingiustificate spese, onerosi accessori e pretese, certamente non dovute, a fronte del valore di mercato dell’immobile; il ricorrente non ha alcun debito nei confronti della convenuta, ma principalmente, il provvedimento impugnato, è viziato da molteplici violazioni di legge e assoluta elusione ed ignoranza della normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi e della legge sulla privacy, tanto da risultare inconfutabilmente del tutto nullo, inammissibile, invalido ed inefficace; in via preliminare eccepiva l’inesistenza del credito vantato dalla GestLine; i crediti oggetto del procedimento di espropriazione forzata e dell’avviso di vendita, non erano mai stati notificati, che pertanto non era a conoscenza di nessuna delle pretese impositive vantate dalla Gestline; quand’anche la convenuta riuscisse a provare l’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, la nullità della procedura discenderebbe dal fatto che la totalità del credito di cui è richiesto il pagamento deve ritenersi ormai irrimediabilmente prescritto e di conseguenza estinto, come risulta dallo stesso atto notificato al ricorrente e come stabilito dalla pacifica giurisprudenza che in materia di titoli esecutivi richiesti mediante ruolo, afferma che il credito si estingue se non riscosso entro 5 anni da quando e divenuto esecutivo; in via subordinata si eccepisce l’inammissibilità della procedura di espropriazione per violazione dell’articolo 76, 2, Dpr 602/73, che prevede che il concessionario possa procedere ad esecuzione immobiliare se l’importo del credito è superiore a tre milioni di lire, ed infatti accertato che il ricorrente non risulta inadempiente o debitore di alcuna pretesa impositiva, o che comunque la somma accertata è inferiore a lire tre milioni, l’intera procedura espropriativi dovrà ritenersi nulla; eccepiva la violazione dell’articolo 50, comma 2, Dpr 602/73 la quale prevede che se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione al pagamento entro cinque giorni; la condotta scorretta della resistente risulta palese dalla circostanza che la stessa abbia proceduto alla vendita in pendenza di opposizione all’iscrizione di ipoteca; pertanto, risulta evidente la responsabilità ed il dolo della resistente che con la procedura di vendita vuole esercitare sul ricorrente una forma di pressione psicologica, il quale intimorito dall’aggressione giudiziaria esercitata nei suoi confronti, paghi nonostante i ruoli esattoriali siano prescritti e comunque mai notificati; per i motivi esposti e per l’aggressione giudiziaria subita, il ricorrente ha subito ingenti danni personali e patrimoniali, esistenziali e da stress dovuti al timore di perdere l’immobile di sua proprietà e alla frustrazione di doversi difendere in giudizio nonostante nulla sia dovuto nei confronti della resistente. Concludeva: 1) preliminarmente sospendersi la procedura d’espropriazione forzata “inaudita altera parte” ex articolo 624 Cpc al fine di non vedere pregiudicato irrimediabilmente il diritto dell’istante a vivere con tutta la famiglia all’interno dell’unico immobile di cui è proprietario, diritto che verrebbe definitivamente precluso dalla vendita dell’immobile nelle more del giudizio e successivamente all’atto della comparizione dichiararne la definitiva estinzione; 2) dichiarare nullo e di nessun effetto la procedura di espropriazione immobiliare e il conseguente avviso di vendita notificato al ricorrente per le causali esposte in premessa; 3) dichiarare la sussistenza di tutti i diritti personali e patrimoniali vantati dall’istante e per l’effetto condannare la convenuta, responsabile dei gravi inadempimenti e molestie, fastidi e danni, al risarcimento di tutti i danni personali, patrimoniali, esistenziali e da stress nessuno escluso, provocati all’istante in via equitativa nella somma di euro 2.500,00= o nella somma maggiore o minore che il Giudice adito ritenga doversi liquidare; 4) condannare infine la resistente – convenuta alla refusione delle spese di giudizio con attribuzione ai procuratori per fattone anticipo. All’udienza del 14 febbraio 2005 si costituiva la convenuta Gest Line Spa, la quale a mezzo del proprio difensore, contestava la domanda eccependo che il ricorrente aveva già incardinato un procedimento di opposizione ad iscrizione ipotecaria innanzi al Giudice di Pace di Napoli – dott.ssa Grasso Sezione terza civile – che quest’ultimo aveva emesso ordinanza con la quale dichiarava la competenza in materia del tribunale di Napoli, che aveva, altresì, presentato ricorso ex articolo 700 Cpc, peraltro rigettato, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: in via preliminare dichiarare l’inammissibilità dell’avversa opposizione rilevando la dedotta litispendenza e/o incompetenza per materia dell’adita Autorità Giudiziaria; in ogni caso rigettare integralmente la domanda attorea perché infondata e non provata; condannare l’istante alla refusione delle spese, diritti ed onorario di causa in favore del procuratore con l’aggravante di cui all’articolo 96 Cpc per temerarietà dell’azione proposta. Acquisita la documentazione, la causa all’udienza del 21 febbraio 2005 era riservata per la decisione, con termine sino al 04 marzo 2005 per deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
In via del tutto preliminare appare opportuno procedere ad un’analisi normativa della procedura di vendita all’incanto degli immobili da parte del concessionario. La detta procedura è disciplinata nel Titolo secondo del Dpr 602/73, intitolato Riscossione Coattiva, in particolare: a) L’articolo 50 comma 1 prevede che il concessionario del servizio nazionale della riscossione, decorso il termine stabilito per il pagamento (60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento), possa procedere ad espropriazione forzata dei beni del contribuente inadempiente. Ai sensi del successivo comma 2 si rileva che se l’espropriazione non e’ iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni; b) Il successivo articolo 76, contenuto nel capo II, intitolato Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni immobili, stabilisce che, il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente tre milioni di lire. Tale limite può essere aggiornato con decreto del ministero delle Finanze; c) L’articolo 77, comma 1, del Dpr 602/73 dispone che, decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1, dello stesso Dpr 602/73, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede. Il secondo comma del citato articolo 77 dispone poi che, se l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell’immobile da sottoporre ad espropriazione, determinato a norma dell’articolo 79 del Dpr 602/73, il Concessionario, prima di procedere all’esecuzione, deve iscrivere ipoteca e solo dopo che siano decorsi sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, può procedere all’espropriazione; d) L’articolo 79 che indica le modalità di determinazione del prezzo di vendita dell’immobile all’incanto. Altre successive norme disciplinano, poi, le fasi successive e relative alla vendita ed all’assegnazione del bene immobile. A questo punto si inserisce la problematica della opponibilità dell’espropriazione immobiliare da parte del soggetto debitore. Si osserva che ai sensi dell’articolo 57 Dpr 603/73 la possibilità da parte del debitore di procedere ad opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi sarebbe assolutamente preclusa, salvo l’opposizione del terzo, o l’azione di risarcimento da esperirsi al termine della fase di esproprio e di vendita. Ciò non corrisponde al vero, in quanto con il D.Lgs 46/1999 articolo 29 n 2, e stata introdotta una garanzia giurisdizionale per richiedere la sospensione dell’esecuzione, e/o di opporsi all’esecuzione dinanzi al giudice ordinario per le somme oggetto di riscossione coattiva che non abbiano carattere tributario. Difatti, l’articolo 29 D.Lgs 46/1999 così testualmente recita “Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie. 1) Per le entrate tributarie diverse da quelle elencate dall’articolo 2 del D.Lgs 546/92, e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. 2) Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell’articolo 57 del Dpr 602/73, come sostituito dall’articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. 3) Ad esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all’articolo 60 del Dpr 602/73, come sostituito dall’articolo 16 del presente decreto”. La specifica dizione legislativa si riferisce alle controversie in cui si dibatta in ordine alla debenza o meno di una determinata entrata, non tributaria, e quindi anche ai giudizi di opposizione all’esecuzione in cui si contesti il titolo esecutivo. Nel caso di specie, quindi, opportunamente il ricorrente ha provveduto ad incardinare azione ex articolo 615 Cpc.Invero, nel caso di specie le somme iscritte a ruolo e portate dalle cartelle 071 2000 010800575 51 per euro 266,56=, 071 2003 01687277 63 per euro 288,35=, 071 1995 13000834 53 per euro 147,00=, 071 1997 13002785 per euro 214.59= sono tutte di carattere non tributario facendo esse riferimento a violazioni del Codice della Strada. Le altre cartelle si riferiscono allo tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e quindi di carattere tributario. In ordine alla procedura di cui all’articolo 50 Dpr 602/73, si osserva che il concessionario, scaduto il termine di giorni sessanta previsto dal predetto articolo, deve provvedere a notificare l’avviso di cui al secondo comma (avviso di mora) diffidando il ricorrente ad adempiere al pagamento nei cinque giorni successivi. Orbene, nel caso che ci occupa il Concessionario vi ha provveduto solo per le cartelle innanzi indicate, e relative ad infrazioni al codice della strada, e per la cartella 071 1991 12000174 00, relativa alla TARSU, ma non vi ha provveduto per le cartelle 071 1992 14004100 63 – 071 1993 11000632 70 – 071 11000636 29. Quanto agli avvisi di mora, così come detto e così come notificati, il ricorrente, ai sensi della legge 689/81 articolo 22, ha provveduto a proporre opposizione davanti al competente Giudice di Pace, per le sanzioni amministrative da infrazioni al Codice della Strada, e davanti alla Commissione Tributaria per la Tarsu. Si osserva che il ricorrente legittimamente ha presentato i ricorsi avverso gli avvisi di mora in quanto compatibile con il dettato della legge e della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ed i titoli sono stati sospesi in attesa della decisione. Da quanto sin qui detto, l’opposizione così come proposta è fondata e merita accoglimento. Invero, il Concessionario ha proceduto al pignoramento dell’immobile di proprietà del ricorrente, come si evince dall’avviso di vendita immobiliare prodotto in atti, sulla base non di un solo titolo, ma sulla base di una serie di titoli (cartelle esattoriali) , per alcuni dei quali ha notificato, in data 18 novembre 2004, gli avvisi di mora. Si ripete che per quanto concerne gli avvisi di mora notificati, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria compatente per la TARSU, mentre per gli atri ha presentato ricorso ex legge 689/81 al GdP competente. Orbene, considerando in concreto che i ricorsi presentati, almeno quelli innanzi al GdP, siano stati sospesi nella loro esecutorietà, il Concessionario non poteva procedere al pignoramento dell’immobile, almeno sino al termine della procedura di opposizione. A maggior ragione, poi, il Concessionario non poteva procedere al pignoramento in base ai titoli per i quali non era stato notificato l’avviso di mora, previsto dall’articolo 50 comma 2, Dpr 602/73. Tale comportamento è senz’altro censurabile e lesivo del diritto di difesa del cittadino, che anche avverso l’avviso di mora può ancora produrre opposizione. Considerando, ancora, che le opposizioni ex articolo 689/81 sono state proposte formulando preliminarmente e principalmente l’eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere le somme portate dalle cartelle esattoriali, che questo giudicante ritiene fondata considerando che il termine per il recupero delle sanzioni amministrative per le infrazioni al Codice della Strada infraquinquennale a far data dal verbale redatto dall’organo accertatore, se ne deduce che, con il pedissequo annullamento delle cartelle esattoriali e dei processi verbali, alcuni titoli saranno decurtati dal coacervo degli stessi in base ai quali il Concessionario ha agito in via esecutiva. Apportando la diminuzione al coacervo dei titoli esecutivi si rileva che la differenza, considerando anche la diminuzione delle cartelle per le quali non è stato notificato l’avviso di mora e per le quali il Concessionario non poteva agire in via esecutiva, ammonta ad euro 545,81. Somma per la quale, secondo il dettato di cui all’articolo 76 Dpr 602/73, il Concessionario non poteva procedere ad esecuzione poichè inferiore all’importo di euro 1.549,37= (già £ 3.000.000=). Sempre in ordine alla sollevata eccezione di prescrizione giova rilevare che a seguito della notificazione di una cartella esattoriale (o avviso di mora) dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione, pagamento, ecc.), non può proporre un’azione di accertamento negativo, ma ha la possibilità di proporre opposizione all’esecuzione, per la quale, prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’articolo 615, comma 1, Cpc, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio. Tuttavia non è applicabile il procedimento a struttura semplificata previsto per tale opposizione, bensì “in toto” il rito ordinario (con esclusione quindi, in particolare, del termine di decadenza di cui all’articolo 22 della legge 689/81), anche quanto alle impugnazioni proponibili. (Fattispecie anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs 46/1999, il cui articolo 29, come rilevato dalla S.C., ha previsto, per le entrate non tributarie, che “le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”) (Cassazione civile, Su 489/00), ed ancora sul punto “in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi: a) l’opposizione ai sensi della legge 689/81, allorchè sia mancata la notificazione dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all’interessato di recuperare l’esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori; b) l’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 Cpc, allorchè si contesti la legittimità dell’iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo; c) l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 Cpc, allorchè si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (Cassazione civile, Sezione prima, 9498/02), ed ancora “a seguito della notificazione di una cartella esattoriale dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo di un importo a titolo di sanzione amministrativa, l’interessato, al fine di far valere non già vizi che attengano alla formazione del titolo sulla base del quale il ruolo è stato formato, ma fatti estintivi del titolo stesso, sopravvenuti alla sua formazione, non può far ricorso alla procedura ex articolo 22 della legge 689/81, ma deve proporre opposizione all’esecuzione ex articolo 615, comma 1, Cpc, per la quale, prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dallo stesso articolo, stesso giudice indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio; in tale ipotesi, tuttavia non è applicabile il procedimento a struttura semplificata previsto per l’opposizione, bensì in toto il rito ordinario, con esclusione quindi, in particolare, del termine di decadenza di cui all’articolo 22 della legge 689/81 (Cassazione civile, Sezione prima, 5279/02). Pertanto, in questa sede, trattandosi procedimento di opposizione all’esecuzione, questo Giudicante può valutare se la sollevata eccezione di prescrizione è fondata o meno. Nel caso di specie esaminando le date della trasmissione dei ruoli (anno riportato nella numerazione della cartella esattoriale) e quello di notifica della cartella, si evince che per le sanzioni amministrative degli anni 1995 e 1997 il credito è sicuramente prescritto per lo spirare del termine quinquennale di cui alla legge 689/81. Stessa cosa può presumersi per il ruolo dell’anno 2000, sicuramente afferente a sanzione amministrativa relativa agli anni 1997 o 1998, per la quale e spirato in termine di prescrizione. Ne discende che l’eccezione è fondata e deve essere accolta. Passando alle altre domande proposte dal ricorrente , va osservato che, a parere di questo Giudicante, le doglianze proposte sono riconducibili ad una azione che nella sostanza, e dunque, indipendentemente dalla formale prospettazione di essa (nomen iuris), va qualificata quale domanda di accertamento della illiceità del comportamento posto in essere dalla Gest Line Spa attraverso la adozione del provvedimento di pignoramento e di vendita dell’immobile. Domanda che, avendo ad oggetto una attività materiale lesiva di diritti soggettivi, rientra come tale nella giurisdizione ordinaria. Indiscutibile è che laddove la Pa, ed in particolare la Gest Line Spa che è una società per azioni concessionaria di pubblico servizio, va ad incidere su una posizione giuridica avente consistenza di diritto soggettivo, può essere convenuta come un qualsiasi altro soggetto davanti al G.O. (articolo 2 legge 2248/1865 All. E ). Sul punto è bene osservare che è fuori di ogni logica giuridica ritenere che l’ordinamento affidi ad un organo la competenza per l’esercizio di un potere e preveda o consideri fisiologico che dall’attività di tale organo possano conseguire abusi di potere e disparità di trattamento, senza che sia riconosciuto al cittadino la facoltà di ricorrere all’organo giurisdizionale dinanzi al quale, prospettata la antigiuridicità del procedimento e/o dei singoli atti di esso, poter richiedere contestualmente il risarcimento dei danni. Un ordinamento così concepito, prevedendo una sostanziale immunità della Pa, pur in presenza di un esercizio illegittimo della funzione pubblica che essa determina, si proporrebbe come negazione dei fondamentali canoni di giustizia ed equità cui esso deve ispirarsi e peraltro non troverebbe alcuna giustificazione in questo particolare momento storico caratterizzato dall’abbandono di concezioni arcaiche, implicanti una posizione di supremazia della Pa nei confronti dei cittadini. Orbene, assunto che l’ambito della potestà autoritativa non è libero, bensì soggetto a limiti ben precisi che consentono di verificare le modalità dell’esercizio del potere, non v’è chi non veda come la violazione di detti limiti non possa non comportare anche una responsabilità risarcitoria in funzione del pregiudizio arrecato. La Suprema Corte, con la storica pronunzia a Su 500/99, ha scardinato il pietrificato orientamento giurisprudenziale precedente che negava la configurabilità della responsabilità civile della Pa ex articolo 2043 Cc. per il risarcimento dei danni cagionati ai privati da provvedimenti e atti amministrativi illegittimi, lesivi di interessi legittimi. Con detta sentenza, le Su, recependo il dissenso manifestato in dottrina e giurisprudenza, rispetto alla teoria tradizionale della irrisarcibilità degli interessi legittimi, hanno rivisitato la interpretazione dell’articolo 2043 Cc, qualificando danno ingiusto, e come tale risarcibile, non solo quello riveniente dalla lesione di un diritto soggettivo, ma anche quello arrecato senza una valida causa di giustificazione e che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l’ordinamento giuridico. Sicché, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana, non assume più rilievo decisivo la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, posto che la tutela risarcitoria è attualmente correlata alla “ingiustizia del danno”, costituente fattispecie autonoma, caratterizzata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Pertanto, in accoglimento della domanda attrice consegue il risarcimento del danno esistenziale e morale, nella misura di cui al dispositivo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta Gest Line Spa, e si liquidano in dispositivo.
PQM
Il GdP di Napoli, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:Dichiara la cessazione degli effetti esecutivi delle cartelle esattoriali 071 2000 010800575 51 per euro 266,56=, 071 1995 13000834 53 per euro 147,00=, 071 1997 13002785 per euro 214.59=, per intervenuta prescrizione e per l’effetto Dichiara illegittima la procedura di pignoramento disposto dalla Gest Line Spa sull’immobile di proprietà dell’opponente poichè contraria al dettato di cui all’articolo 76 Dpr 602/73;condanna, la Gest Line Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore dell’attore che liquida in via equitativa, in complessivi euro 2.000,00=, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza;Condanna la Gest Line Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attore delle competenze del presente giudizio che si liquidano in euro 120,00= per spese vive, euro 650,00== per diritti ed euro 850,00= per onorario, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario, con attribuzione al difensore.